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Sentenza Corte Costituzionale n. 73 del 2004: per l'accertamento del requisito di edificabilità non si può prescindere dalla sussistenza dell'edificabilità legale

Ultimo aggiornamento: 22/03/2005

 

Sentenza Corte Costituzionale n. 73 del 2004: per l'accertamento  del requisito di edificabilità non si può prescindere dalla sussistenza dell'edificabilità legale (confermato il valore suppletivo dell'edificabilità effettiva)
 
La Corte Costituzione ha respinto il ricorso della Stato contro alcuni aspetti della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 37   del 19 dicembre 2002, come modificata dalla legge n. 10 del 3 giugno 2003.
La sentenza n. 73/2004   della Corte Costituzionale costituisce un'importante conferma delle finalità della legislazione regionale in materia d'espropriazione per pubblica utilità non solo come introdotte con la legge regionale oggetto della sentenza (disponibile sul sito nella sezione legislazione) ma anche come definite con lo schema di legge regionale recentemente approvato dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni (disponibile nella sezione Documenti).
Gli aspetti affrontati attengono ai poteri sostitutivi della Regione relativi alle funzioni in materia delegate ad enti subregionali e alla definizione dell'edificabilità effettiva in rapporto ai poteri regolamentari dello Stato previsti dall'art. 37 del T.U.
Rinviando, per quanto attiene la ricognizione agli aspetti esaminati dall'Alta Corte e dei relativi principi richiamati, all'esame puntuale della sentenza (la sentenza è pubblicata sul sito nella sezione giurisprudenza) si ritiene opportuno segnalare quanto affermato relativamente all'accertamento del requisito di edificabilità effettiva.
La legge regionale afferma all'art. 22
" Edificabilità  di fatto
 1. Ferma restando la necessità  dell'edificabilità  legale di cui all'articolo 20, 
un'area possiede anche i caratteri della edificabilità  di fatto quando sono già  presenti
 o in corso di realizzazione, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa si inserisce, 
le dotazioni territoriali richieste dalla legge ovvero dagli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica. 
 2. Con apposita direttiva la Regione può  integrare e specificare i criteri e i requisiti 
per valutare l'edificabilità  di fatto delle aree."
 
La Corte Costituzionale, nel riconoscere la legittimità costituzionale di tale disposizione, afferma:
La Corte Costituzionale conclude con un'affermazione di carattere generale che conferma la metodologia indicata da ConsulenzaEspropri per la definizione del requisito di edificabilità:
Per l'applicazione pratica della metodologia vedasi gli schemi sul sito ConsulenzaEspropri sezione "Indennità" o "Perizie di stima"

 

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