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Per la Corte Costituzionale il valore venale costituisce il limite massimo di indennizzo per aree edificabili

Ultimo aggiornamento: 27/06/2008

 

Per la Corte Costituzionale il valore venale costituisce il limite massimo di indennizzo per aree edificabili
Tale principio è stato affermato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 1022 del 1988, dove si specifica quanto segue:
“D'altra parte, in un sistema, nel quale l'indennizzo é commisurato a valori medi e astratti, avulsi dalla consistenza e dall'attitudine concreta del bene, la maggiorazione per la cessione volontaria da parte del proprietario ha una sua peculiare funzione nel senso che la spinta della valutazione verso valori più vicini a quelli reali contribuisce ad accelerare l'acquisizione del bene espropriando.
Riportato, per i terreni edificatori, l'indennizzo al valore venale o di scambio, siffatta giustificazione perde gran parte del suo contenuto. Né é ipotizzabile una maggiorazione che conduca l'indennizzo al di la del valore venale, nel caso di cessione volontaria, non soltanto perché lo impedisce l'art. 42, terzo comma, Cost., ma anche perché viene a mancare un interesse del proprietario, costituzionalmente rilevante. Il proprietario non può, infatti, pretendere dall'espropriante (normalmente, una pubblica amministrazione, che deve valutare adeguatamente anche gli aspetti economici e finanziari dell'operazione: Corte cost. 3 marzo 1988, n. 262 cit.) un prezzo maggiore del valore di scambio del bene in una vendita tra privati.”
Tenuto pertanto presente tale principio, l’applicazione della maggiorazione del 10% del valore venale, prevista dal comma 2 dell’art. 37, richiede, a nostro parere, un’attuazione in coerenza del principio costituzionale richiamato e non può essere riconosciuta in termini generali anche se
può costituire un meccanismo premiante ed un incentivo a scopo accelleratorio al fine di favorire la cessione volontaria o l’accettazione dell’indennità offerta, con risparmi di denaro pubblico derivanti dal mancato protrarsi del procedimento espropriativo (ricorso al collegio tecnico, con la possibilità di spese a carico dell’espropriante, ricorsi alla Corte di Appello).
Sono queste la motivazioni che hanno portato alla formulazione, ai nostri utenti, di indicazioni operative applicabili in attesa di un auspicato chiarimento giurisprudenziale o, meglio, legislativo.
Per approfondimenti si rinvia al quesito pubblicato nell’apposita sezione del nostro sito
(Quesiti → Selezione quesiti → Procedimento)

 

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