consultazione gratuita di documenti relativi al mondo delle espropriazioni |
o(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 30 del 27 luglio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Capo I- Disposizioni generali Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione della legge 1. In attuazione del combinato disposto degli articoli 2, comma primo, lettera g), e 3, comma primo, lettera c), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dell'Art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' da realizzare nel territorio della Regione da parte di qualsiasi soggetto diverso dallo Stato. 2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilita' anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettivita' di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione. Art. 2. Espropriazione di beni appartenenti a particolari categorie 1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, nonche' quelli sui quali siano esercitati usi civici o diritti collettivi possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d'intesa tra le amministrazioni interessate mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma o un qualsiasi altro atto di intesa comunque denominato. 2. La dichiarazione di pubblica utilita', connessa all'approvazione dell'intervento o del programma da realizzare, determina l'immediata cessazione del vincolo di indisponibilita', nonche' degli usi civici o di qualsiasi altro diritto collettivo precedentemente esistente sui beni da espropriare. 3. I soggetti, pubblici o privati, ovvero le consorterie tra gli stessi, che fruiscono a qualsiasi titolo delle utilita' derivanti dall'uso civico o dall'esercizio di diritti collettivi comunque denominati, ovvero dall'uso esclusivo degli stessi diritti, trasferiscono sulle indennita' di espropriazione le prerogative gia' esercitabili sui beni espropriati. Art. 3. Funzioni comunali e regionali 1. Spettano ai comuni le funzioni espropriative nei casi in cui l'approvazione del progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' di un'opera pubblica o di pubblica utilita' sia di competenza comunale. In ogni altro caso, nonche' per le opere di pubblica utilita' promosse da privati, le funzioni espropriative sono esercitate dalla Regione. 2. L'esercizio delle funzioni espropriative e' subordinato alla costituzione e all'organizzazione di un ufficio per le espropriazioni, al quale e' preposto un dirigente ovvero, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, il responsabile del servizio, individuato dal comune stesso. I comuni possono costituire l'ufficio anche in forma associata, attraverso le comunita' montane. 3. Per ciascun procedimento, e' designato un responsabile che coordina e cura tutte le operazioni e gli atti dei procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici esterni. 4. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' e' realizzata da un concessionario, l'amministrazione concedente puo' delegargli, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi, determinando l'ambito della delega nel provvedimento di concessione, i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. Art. 4. Commissione regionale per le espropriazioni 1. E' istituita la commissione regionale per le espropriazioni, di seguito denominata commissione, composta da: a) il dirigente dell'ufficio regionale per le espropriazioni, con funzioni di presidente; b) il dirigente responsabile dell'agenzia del territorio; c) il dirigente dell'azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER); d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica; e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di territorio; f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura; g) due esperti in materia di agricoltura e di foreste, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; h) un rappresentante designato dal consiglio permanente degli enti locali. 2. La commissione e' costituita con decreto del Presidente della Regione per la durata della legislatura; nell'atto di nomina sono altresi' indicati i componenti supplenti che sostituiscono i componenti effettivi di cui al comma 1, lettere g) e h), in ogni caso di assenza o di impedimento; i componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), possono, di volta in volta, nominare, per iscritto, un delegato che li sostituisca. 3. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell'ufficio regionale per le espropriazioni, designato dal dirigente. Art. 5. Competenze della commissione 1. La commissione esercita le seguenti competenze: a) determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, i valori agricoli medi, riferiti al precedente anno solare, dei terreni ricompresi nel territorio regionale; b) determina, ad istanza dell'ente espropriante, l'indennita' definitiva di espropriazione, l'indennita' di occupazione temporanea, l'indennita' per la reiterazione del vincolo espropriativo, nonche' quella di retrocessione, qualora sulla misura delle predette indennita' non vi sia stato accordo tra le parti. Art. 6. Osservatorio regionale dei valori immobiliari 1. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme sul territorio regionale dei criteri estimativi vigenti e dei criteri per la determinazione dei contributi di cui alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 (concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni), come modificata dall'Art. 34 della presente legge, l'ufficio regionale per le espropriazioni procede alla predisposizione e all'aggiornamento dell'osservatorio regionale dei valori immobiliari (ORVI), che esamina l'evoluzione del mercato immobiliare al fine di supportare l'attivita' tecnicoestimale preordinata alla determinazione delle indennita' di espropriazione; 2. I dati contenuti nella banca dati dell'ORVI sono messi a disposizione degli enti esproprianti e dei professionisti incaricati di redigere le perizie di stima per la determinazione dell'indennita' di espropriazione. 3. I criteri per l'istituzione dell'ORVI e le modalita' di funzionamento dello stesso sono stabiliti dalla giunta regionale. con propria deliberazione, da adottarsi, d'intesa con il consiglio permanente degli enti locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 7. Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutte le comunicazioni e gli avvisi comunque denominati previsti dalla presente legge possono essere trasmessi al destinatario mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Il provvedimento di espropriazione deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili. 3. Per destinatario delle notificazioni di cui ai commi 1 e 2, si intende il proprietario che risulti al momento della notifica intestatario catastale del bene da espropriare. 4. Qualora l'ente espropriante abbia accertato che l'intestazione catastale, per inevasa voltura, non coincide con quella risultante dai pubblici registri immobiliari, le notificazioni di cui al presente articolo sono inviate, oltre che all'intestatario catastale, anche al diverso soggetto che al momento dell'accertamento risulti proprietario nei registri immobiliari. 5. Le comunicazioni relative ad espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all' amministratore del condominio. 6. Una copia delle comunicazioni e degli avvisi previsti dalla presente legge puo' essere affissa per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare. L'affissione e' obbligatoria e sostituisce la comunicazione o l'avviso in tutti i casi in cui questi non possono aver luogo per irreperibilita' o per assenza del proprietario risultante dai registri catastali o ipotecari, ovvero se risulti la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulti il proprietario attuale, e in tutti i casi nei quali non sia stato possibile rinvenire gli indirizzi dei destinatari per incompletezza del dato catastale, ovvero quando l'accertamento risulti eccessivamente oneroso per l'irreperibilita' dell'intestatario nei registri anagrafici del comune di nascita o del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare. Capo II - Regime dei vincoli espropriativi Art. 8. Vincoli espropriativi derivanti da piani urbanistici 1. Non puo' procedersi all'espropriazione se il bene non e' stato preventivamente sottoposto ad un vincolo di inedificabilita' preordinato all'espropriazione. 2. Un bene e' sottoposto al vincolo preordinato all'espropriazione quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale che preveda la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita', ovvero che destini l'area ad un pubblico servizio. 3. Il vincolo preordinato all'espropriazione decade se nei cinque anni successivi alla sua apposizione non sia dichiarata la pubblica utilita' dell'opera, ovvero non sia approvato uno strumento attuativo del piano regolatore generale cui consegua la dichiarazione di pubblica utilita' degli interventi in esso previsti. Art. 9. Vincoli espropriativi derivanti da modificazioni dei piani urbanistici 1. Quando l'opera da realizzare ricade su aree che il piano regolatore non destina a servizi pubblici, si provvede ad una modificazione del piano regolatore. Si applicano, a tal fine, le procedure previste dai titoli III e IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta). 2. Il vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto quando diventa efficace il provvedimento di modificazione del piano regolatore. 3. Il promotore dell'opera pubblica o di pubblica utilita' provvede a far si' che, all'avvio della procedura finalizzata alla modificazione del piano regolatore, a tutti i proprietari delle aree interessate dalla modificazione sia inviata una comunicazione recante l'avviso: a) dell'avvio del procedimento da cui deriva il vincolo preordinato all'espropriazione; b) del luogo e delle modalita' per la consultazione della relativa documentazione; c) della possibilita' e delle modalita' per l'eventuale presentazione di osservazioni concernenti la modificazione del piano regolatore ed i vincoli che ne derivano. 4. Le comunicazioni di cui al comma 3 devono essere con- testuali al deposito in pubblica visione degli atti concernenti la modificazione che si intende apportare al piano regolatore, qualora si debba provvedere al deposito ai sensi della legge regionale n. 11/1998. Art. 10. Reiterazione dei vincoli espropriativi e loro indennizzabilita' 1. Il comune puo' riconfermare il vincolo espropriativo decaduto, per una durata non superiore a cinque anni, a condizione che sia contestualmente previsto in favore dei proprietari delle aree interessate, ancorche' non ancora conosciuti al momento della reiterazione del vincolo, un indennizzo commisurato al 4 per cento delle indennita' di espropriazione iniziali riferibili ai beni vincolati, per ogni anno o frazione di anno di reiterazione del vincolo. 2. L'indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo e' corrisposto a richiesta del proprietario, entro il termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data in cui e' divenuto efficace l'atto impositivo e non puo' essere portato in detrazione dall'indennita' di espropriazione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui la reiterazione del vincolo espropriativo derivi direttamente dall'approvazione del progetto dell'opera pubblica o di pubblica utilita', e a tale approvazione consegua la contestuale dichiarazione di pubblica utilita' preordinata alla promozione della procedura di espropriazione. Capo III Progettazione del piano espropriativo Art. 11. Autorizzazione all'accesso 1. Per le attivita' di qualsiasi natura preordinate alla progettazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad accedere ai luoghi interessati. 2. L'autorizzazione, rilasciata dal responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, indica i nominativi delle persone che possono accedere ai luoghi interessati ed e' comunicata al proprietario del bene risultante dai registri catastali, nonche' al suo possessore, se conosciuto, almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni. Art. 12. Attivita' che precedono l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilita' 1. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, di cui all'Art. 4 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici), come modificato dall'Art. 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, ovvero il promotore dell'espropriazione negli altri casi, deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto definitivo dell'opera almeno sessanta giorni prima della sua approvazione, corredato: a) di una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonche' gli eventuali nulla osta, le autorizzazioni, le dichiarazioni di compatibilita' ambientale o gli altri atti di assenso comunque denominati, acquisiti ai sensi della normativa vigente; b) del piano particellare grafico e descrittivo degli immobili da espropriare, corredato del rilievo topografico e del progetto di frazionamento delle aree da espropriare parzialmente, con indicazione dei proprietari e degli altri soggetti che risultino iscritti nei registri catastali e di quelli accertati, presso l'ufficio dei registri immobiliari, nonche' degli indirizzi di ciascuno di essi desunti dai registri anagrafici comunali, salvo il caso in cui il progettista attesti che tale ultimo accertamento sia risultato impossibile per incompletezza del dato catastale, ovvero eccessivamente oneroso per l'irreperibilita' dell'intestatario nei registri anagrafici del comune di nascita o del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare; i predetti accertamenti catastali ed anagrafici devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del deposito; c) della relazione giustificativa dei criteri estimativi adottati per la determinazione delle indennita' di espropriazione, nonche' della stima analitica, per ciascun bene da espropriare, del piu' probabile valore di mercato e delle indennita' di espropriazione, tenuto conto della destinazione urbanistica delle aree interessate dai lavori, della natura e consistenza dei manufatti e fabbricati da demolire, delle indennita' per la soppressione o lo spostamento di attivita' commerciali o produttive, delle indennita' per deviazioni provvisorie di strade o di altre opere interferenti, e di ogni altra circostanza valutabile. 2. Il responsabile del procedimento dell'ufficio per le espropriazioni effettua una verifica, anche a campione, dell'attendibilita' e dell'aggiornamento dei dati di cui al comma 1, lettere b) e c), e qualora riscontri gravi incongruenze od omissioni invita il coordinatore del ciclo, ovvero il promotore dell'espropriazione, a compiere i necessari supplementi di indagine e le dovute integrazioni. 3. I soggetti di cui al comma 1, dopo aver proceduto alle eventuali integrazioni richieste ai sensi del comma 2, provvedono altresi', mediante un unico atto, ad inviare al proprietario dell'area ove e' prevista la realizzazione dell'opera: a) l'avviso del deposito del progetto definitivo, precisando che all'approvazione del progetto consegue la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera; b) l'avviso della messa a disposizione, a favore del proprietario, degli elaborati progettuali, indicando il nominativo del coordinatore del ciclo, ovvero del promotore dell'espropriazione, al quale possono essere inviate osservazioni da parte degli interessati nei quindici giorni successivi alla ricezione dell'avviso. 4. Il proprietario dell' area, nel formulare le proprie osservazioni, puo' chiedere che l'espropriazione si estenda anche alle frazioni residue dei suoi beni, qualora di esse, in esito all'espropriazione, risulti un'utilizzazione eccessivamente onerosa. 5. L'ente espropriante si pronuncia sulle osservazioni con atto motivato. Se l'accoglimento, in tutto o in parte, delle osservazioni comporti la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei confronti di quest'ultimo le comunicazioni di cui al comma 3. 6. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'amministrazione puo' approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. Art. 13. Acquisizione integrativa di immobili non previsti dal piano particellare di espropriazione 1. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessita' o l'opportunita' di espropriare o di asservire altri beni, attigui a quelli gia' espropriati, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 32 della legge regionale n. 12/1996, come modificato dall'Art. 27 della legge regionale n. 29/1999, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro dispone, ad istanza del direttore dei lavori, la formazione di un piano particellare di espropriazione integrativo. 2. Il piano particellare integrativo e' depositato presso l'ufficio per le espropriazioni. che provvede agli adempimenti di cui all'Art. 12. 3. I termini per proporre osservazioni sono ridotti a cinque giorni se i destinatari dell'avviso sono proprietari di aree gia' espropriate per la realizzazione dello stesso intervento. 4. Qualora le nuove aree da espropriare siano gia' destinatarie di un vincolo urbanistico preordinato all'espropriazione e la loro acquisizione comporti un costo che possa trovare copertura nella somma stanziata per l'opera, il piano particellare integrativo e' approvato dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, che si pronuncia anche sulle osservazioni ricevute. Negli altri casi, il nuovo piano e' approvato nelle stesse forme previste per l'approvazione del progetto originario. 5. L'approvazione dei piano particellare integrativo comporta, oltre alla nuova dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, anche la dichiaraziune di particolare urgenza della procedura espropriativa e di indifferibilita' dei lavori. 6. Se i proprietari dei nuovi immobili da espropriare, anche prima dell'approvazione del piano particellare integrativo, accettano bonariamente l'espropriazione, la sottoscrizione del verbale di accordo sostituisce ogni informativa o comunicazione e da' titolo all'ente espropriante e all'ente, pubblico o privato, incaricato della esecuzione dei lavori di procedere senza ulteriori formalita' all'occupazione d'urgenza delle aree da acquisire al fine della prosecuzione immediata dei lavori. 7. In favore dei proprietari che abbiano sottoscritto il verbale di accordo sull'espropriazione prima dell' approvazione del nuovo piano particellare e che abbiano pertanto consentito l'immediata occupazione dei propri beni, e' riconosciuta una indennita' aggiuntiva pari al 20 per cento delle corrispondenti indennita' di espropriazione, da liquidarsi contestualmente a queste nelle forme e nei termini ordinari. 8. Qualora non si raggiunga l'immediato accordo con i proprietari delle aree, il dirigente o il responsabile dell'ufficio espropriazioni, sulla base del nuovo piano particellare approvato, dispone, ai sensi dell'Art. 32, su richiesta motivata del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, l'occupazione d'urgenza delle aree integrative da espropriare. Capo IV - Dichiarazione di pubblica utilita' Art. 14. Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilita' 1. La dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta: a) quando e' approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'; b) in ogni caso, quando, in base alla normativa vigente, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione di un accordo di programma, di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto equivalente. 2. Qualora dopo l'approvazione del progetto definitivo siano ancora necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, compreso l'eventuale perfezionamento della procedura di variante urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta con la deliberazione successiva con la quale l'amministrazione che ha approvato il progetto da' atto dell'avvenuta acquisizione dei predetti atti e della immediata espropriabilita' delle aree, anche nelle more del completamento della progettazione esecutiva. Art. 15. Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' 1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilita' dell'opera puo' essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. 2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. 3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' de1l'opera devono essere indicati gli estremi degli atti da cui e' sorto il vincolo espropriativo e deve essere, altresi', stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio deve essere emanato. 4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera acquista efficacia. 5. L'ente che ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera puo' disporre la proroga dei termini di cui ai commi 3 e 4, per giustificate ragioni. 6. La scadenza del termine entro il quale puo' essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilita'. 7. Restano ferme le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini piu' ampi rispetto a quelli di cui al comma 4. Art. 16. Istituzione del registro degli atti che dichiarano la pubblica utilita' 1. L'ente che approva uno degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita', ovvero che emana un decreto di espropriazione, se diverso dalla Regione, ne trasmette una copia all'ufficio regionale per le espropriazioni. 2. Presso l'ufficio regionale per le espropriazioni e' tenuto il registro degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita', nonche' degli atti con cui e' disposta l'espropriazione, distinti in relazione ai diversi enti che li hanno adottati. 3. L'ente espropriante comunica inoltre all'ufficio regionale per le espropriazioni: a) se sia stato emanato entro il prescritto termine il decreto di esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto, e se il decreto sia stato eseguito; b) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera o il decreto di esproprio; c) se nel corso dell'esecuzione del lavoro si sia reso necessario procedere ad acquisizioni integrative di aree non ricomprese nell'originario piano particellare di espropriazione e per quali ragioni. 4. I dati raccolti sono trasmessi dall'ufficio regionale per le espropriazioni alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici di cui all'Art. 41 della legge regionale n. 12/1996, come modificato dall'Art. 34 della legge regionale n. 29/1999. Capo V - Procedura di espropriazione Art. 17. Determinazione dell'indennita' provvisoria di espropriazione 1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita', nei successivi trenta giorni, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, ovvero il promotore dell'espropriazione negli altri casi, trasmette all'ufficio per le espropriazioni tutti gli elaborati progettuali necessari alla conduzione della procedura acquisitiva, compresa copia delle osservazioni inviate dai proprietari nella fase di elaborazione del progetto. 2. Il dirigente, o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, nomina il responsabile del singolo procedimento espropriativo il quale: a) dispone lo svolgimento delle operazioni topografiche necessarie alla redazione e alla approvazione dei tipi di frazionamento delle aree da' espropriare, ove non ancora acquisiti, anche avvalendosi di tecnici esterni; b) effettua l'aggiornamento dei dati anagrafici e catastali risultanti dal piano particellare di espropriazione; c) verifica gli indirizzi dei nuovi intestatari, compiendo indagini presso gli uffici anagrafici dei comuni di nascita e dei comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare; d) notifica a ciascun proprietario un avviso di avvio del procedimento espropriativo e, contestualmente, indica, con un preavviso di almeno sette giorni, il giorno e l'ora fissati per il compimento di un sopralluogo sui fondi da espropriare, del quale e' dato conto in apposito verbale sullo stato di consistenza redatto in contraddittorio con il proprietario o il possessore. 3. Il responsabile del procedimento, tenuto conto della stima delle indennita' predisposta dal progettista e delle risultanze dei sopralluoghi effettuati sui beni da espropriare, nonche' delle eventuali osservazioni inoltrate dai proprietari, indica le somme che valuta congrue per le espropriazioni. Art. 18. Pronuncia dell'espropriazione 1. Il dirigente, o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, in relazione alle risultanze dell'attivita' istruttoria compiuta per la stima delle indennita' dal responsabile del procedimento ed acquisiti, se necessari, i tipi di frazionamento delle aree da espropriare approvati dall'ufficio competente, determina la misura delle indennita' provvisorie e adotta il decreto di esproprio. Art. 19. Contenuto ed effetti del decreto di esproprio 1. Il decreto di esproprio: a) e' emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilita'; b) indica gli estremi degli atti da cui e' sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera; c) indica l'indennita' determinata in via provvisoria; d) dispone, in favore del beneficiario, il trasferimento del diritto di proprieta' o del diritto oggetto dell'espropriazione; e) e' eseguito mediante l'immissione del beneficiario nel possesso del bene espropriato. 2. Il decreto di esproprio, a cura e a spese del beneficiario, e' registrato in termini di urgenza, trascritto presso l'ufficio per la tenuta dei registri immobiliari e volturato nei registri catastali. 3. Un estratto del decreto di esproprio e' trasmesso, entro cinque giorni dalla data di adozione, per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 20. Esecuzione del decreto di esproprio 1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'ente espropriante o del suo beneficiario, con la redazione del verbale sullo stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso nei beni espropriati, purche' sia stata offerta al proprietario l'indennita' provvisoria di espropriazione. 2. Un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, e' notificato all'espropriato almeno sette giorni prima della stessa. 3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato ovvero, nel caso di assenza o di rifiuto di questi, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali d personali di godimento sul bene. 4. L'immissione in possesso si intende effettuata anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continui ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilita'. 5. La notifica del decreto di esproprio e' della connessa indennita' provvisoria puo' avere luogo anche contestualmente alla sua esecuzione, qualora le precedenti notifiche o comunicazioni siano state indirizzate ad un soggetto che, per inevasa volturazione catastale, risultava ancora intestatario dell'immobile alla data di avvio del procedimento espropriativo. In tal caso, e comunque in ogni circostanza in cui l'interessato dichiari di non aver ricevuto avviso del decreto di esproprio, la notifica si intende effettuata con la consegna a mani del destinatario, a cura del soggetto incaricato delle operazioni di immissione in possesso, di copia conforme del decreto stesso; una seconda copia e' sottoscritta dal destinatario per ricevuta. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene alla immissione in possesso, ovvero sorgano oggettive difficolta' di esecuzione del provvedimento, nel verbale si da' atto di tali circostanze e le operazioni possono essere differite ad altra data. 6. L'ente che ha eseguito il decreto di esproprio ne da' comunicazione all'ufficio regionale per le espropriazioni. Art. 21. Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione 1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 17 puo' essere disposta, su richiesta motivata dei soggetti di cui al medesimo Art. 17, comma 1, l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari, con decreto contenente l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, l'indicazione dei beni da occupare, nonche' la determinazione dell'indennita' provvisoria. 2. Il decreto di cui al comma 1 puo' essere in particolare emanato nei seguenti casi: a) per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche; b) per la realizzazione di opere relative a servizi a rete d'interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque ed energia; c) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive); d) allorche' il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. 3. La giunta regionale puo' adottare, nell'ambito della propria attivita' di programmazione, pianificazione ed indirizzo, ulteriori modalita' di applicazione del presente articolo in ordine alla specificazione del carattere di particolare urgenza previsto dal comma 1. 4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, e' effettuata con le modalita' di cui all'Art. 20 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. 5. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennita' e' riconosciuto un acconto dell'80 per cento dell'indennita' stessa previa presentazione di un'autocertificazione attestante la piena e libera proprieta' del bene. 6. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennita' di espropriazione e' dovuta l'indennita' per l'occupazione, da determinare ai sensi dell'Art. 33. 7. Il decreto che dispone l'occupazione d'urgenza perde efficacia qualora non sia emanato il decreto di esproprio nei termini di cui all'Art. 15. Art. 22. Effetti dell'espropriazione per i terzi 1. L'espropriazione del diritto di proprieta' comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione e' preordinata. 2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. 3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennita'. 4. Qualora a seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, o nel corso dell'esecuzione dei lavori, siano riscontrate problematiche, non precedentemente risolte in fase progettuale, relative ai rapporti con enti terzi o soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, il Presidente della Regione convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta da parte del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, un'apposita conferenza di servizi, anche per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalita' tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica o di spostamento delle interferenze non siano stati avviati entro sessanta giorni, puo' provvedervi direttamente, attenendosi alle modalita' tecniche definite nel corso della conferenza di servizi. Capo VI - Determinazione dell'indennita' di espropriazione Art. 23. Rinvio alle disposizioni statali 1. Salvo quanto previsto dal presente capo, alla determinazione delle indennita' di espropriazione si applicano le disposizioni statali vigenti. Art. 24. Determinazione delle indennita' 1. L'indennita' di espropriazione e quella di asservimento sono determinate sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli aventi natura espropriativa. 2. Il valore del bene e' determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennita'. Si considerano, in ogni caso, realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennita' le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazioue dell'avvio del procedimento di espropriazione. 3. Al fine della stima del valore del bene e dell'applicazione dei criteri indennitari previsti per le aree edificabili, si considerano le possibilita' legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio. 4. Sono considerate edificabili le aree comprese nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui all'Art. 22 della legge regionale n. 11/1998, indipendentemente dal vincolo espropriativo da cui sono gravate. Sezione II - Concordamento dell'indennita' provvisoria Art. 25. Offerta dell'indennita' provvisoria 1. Il provvedimento di espropriazione e di determinazione in via provvisoria della corrispondente indennita' e' notificato per estratto al proprietario, nelle forme degli atti processuali civili, e trasmesso al promotore o al beneficiario dell'esproprio, se quest'ultimo sia soggetto diverso dall'ente espropriante e sia tenuto al pagamento delle indennita'; unitamente al predetto atto, al proprietario deve essere altresi' notificato un invito del responsabile del procedimento a voler dichiarare, nei trenta giorni successivi, l'eventuale accettazione delle somme offerte, nonche' la disponibilita' alla cessione volontaria e a voler predisporre in tempo utile la documentazione da esibire per ottenerne il pagamento, con l'avvertenza che, ove l'ammontare dell'indennita' provvisoria offerta sia inferiore a cento euro, il mancato riscontro nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'offerta equivale ad accettazione della stessa. Art. 26. Concordamento dell'indennita' 1. Qualora intenda accettare la misura dell'indennita' espropriativa offerta, il proprietario, ovvero l'enfiteuta, sottoscrive una dichiarazione di accettazione; tale dichiarazione puo' essere inviata all'ufficio per le espropriazioni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Nel caso di beni in proprieta' comune ed indivisa, la dichiarazione di accettazione e' sottoscritta dal comproprietario limitatamente alla sua quota. 3. Con la dichiarazione di accettazione dell'indennita', il proprietario, ovvero l'enfiteuta deve produrre, oltre al codice fiscale e ad una copia del documento di identita' personale: a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante che il bene, alla data dell'espropriazione, era nella proprieta' esclusiva del dichiarante, ovvero, nel caso di bene in comproprieta', quali fossero le quote appartenenti a ciascun comproprietario, e che sullo stesso bene non gravavano pesi o diritti di terzi che possano impedire il pagamento diretto delle indennita'; b) una dichiarazione dell'usufruttuario, del concedente o del garantito di accettazione dell'indennita' e di concordamento con il proprietario delle modalita' di ripartizione, nel caso di bene sul quale gravava un usufrutto o di bene enfiteutico, o di bene sul quale gravava una garanzia ipotecaria o di altra natura. Sezione III - Pagamento e deposito delle indennita' Art. 27. Pagamento diretto dell'indennita' concordata 1. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, esaminata la documentazione prodotta dal proprietario e accertata la titolarita' di questi alla percezione delle indennita', nei quindici giorni successivi, dispone il pagamento diretto delle somme concordate, con provvedimento immediatamente esecutivo qualora non risultino diritti di terzi. 2. Il provvedimento che autorizza il pagamento diretto delle indennita' e' notificato ai terzi titolari di diritti reali risultanti dalla documentazione esibita. 3. Decorsi quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2, il provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto diviene esecutivo se non sono state presentate opposizioni; in tal caso, il responsabile del procedimento annota in calce al provvedimento l'avvenuta esecutivita'. 4. Divenuto esecutivo il provvedimento di pagamento diretto, la procedura per la liquidazioue delle indennita' deve concludersi nei successivi sessanta giorni, decorsi i quali le somme non pagate sono maggiorate degli interessi determinati nella misura legale. 5. Al pagamento dell'indennita' provvede l'ente espropriante ovvero il soggetto, pubblico o privato, che vi sia altrimenti tenuto. 6. L'ufficio per le espropriazioni procede ad idonei controlli, anche a campione, per accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dal proprietario e nel caso in cui ne accerti la falsita' ne fa denuncia all'autorita' competente. Art. 28. Deposito delle indennita' 1. Il responsabile del procedimento forma l'elenco: a) dei proprietari che hanno concordato la misura delle indennita' loro offerte, ma che non hanno tempestivamente prodotto la documentazione attestante la titolarita' alla loro percezione; b) dei proprietari rispetto ai quali e' intervenuta l'accettazione tacita dell'indennita'; c) dei proprietari dai quali sia stata proposta opposizione al pagamento diretto. 2. L'elenco, con l'indicazione delle indennita' spettanti a ciascun proprietario, e' allegato al provvedimento con il quale il dirigente o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni dispone il deposito delle corrispondenti somme presso la cassa depositi e prestiti. 3. Dell'avvenuto deposito e' data comunicazione al proprietario e ai terzi che risultino dalla documentazione in possesso dell'ufficio. Art. 29. Svincolo delle indennita' depositate 1. Il provvedimento di svincolo delle indennita' espropriative depositate presso la cassa depositi e prestiti e' adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, nelle forme e con le modalita' previste per il provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto. 2. Non puo' essere disposto lo svincolo delle indennita' se queste non siano divenute definitive rispetto a tutti gli aventi diritto. 3. Nel caso di indennita' depositate a seguito dell'esistenza di diritti di terzi non risolti in sede di concordato, ovvero a seguito di opposizioni al pagamento diretto, lo svincolo puo' essere disposto allorche' sia esibito l'atto di concordamento sulla ripartizione delle somme, ovvero la pronuncia dell'autorita' giudiziaria che abbia deciso la controversia insorta tra il proprietario ed il terzo. Sezione IV - Determinazione dell'indennita' definitiva Art. 30. Stima delle indennita' 1. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notifica del provvedimento di determinazione dell'indennita' provvisoria di cui all'Art. 25, la misura dell'indennita' provvisoria di espropriazione si intende non concordata, salvo il caso di accettazione tacita per le indennita' inferiori a cento euro. 2. Il responsabile del procedimento forma l'elenco dei proprietari che non hanno accettato le indennita' loro offerte, con l'indicazione delle somme da sottoporre alla stima della commissione di cui all'Art. 4, ridotte del 40 per cento se riferite ad aree edificabili. 3. L'elenco e' trasmesso, a cura del responsabile del procedimento, alla commissione; all'elenco devono essere allegati gli stati di consistenza redatti ai sensi dell'Art. 20, nonche', se del caso, ogni altro documento o elaborato in possesso dell'ente espropriante che possa essere utile alla stima delle indennita'. 4. La commissione determina l'indennita' di secondo grado entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, sulla base della documentazione ricevuta, effettuando, se necessario, un sopralluogo. 5. La commissione trasmette la relazione di stima al responsabile del procedimento, il quale, nei quindici giorni successivi, provvede a notificarla al proprietario espropriato, nonche' al concessionario dell'opera pubblica, al beneficiario dell'espropriazione o al promotore, se soggetti diversi dall'ente espropriante; una seconda copia della relazione di stima e' affissa per quindici giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono situati gli immobili espropriati. 6. Qualora nessuno dei soggetti interessati, compreso l'ente espropriante, abbia proposto, entro trenta giorni dal compimento dell'ultimo degli adempimenti di pubblicita' di cui al comma 5, opposizione alla stima, le somme stimate dalla commissione si intendono definitive; delle somme cosi' determinate si provvede al pagamento ovvero al deposito nella cassa depositi e prestiti. Capo VII - Occupazione temporanea Art. 31. Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio 1. L'ente espropriante, su richiesta motivata dei soggetti di cui all'Art. 17, comma 1, puo' dispone l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, ivi comprese le aree da assoggettare ad asservimento, se cio' risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori risultanti dall'approvazione del progetto. 2. Al proprietario del fondo e' notificata l'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea, unitamente all' avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui ne e' prevista l'esecuzione. Copia dell'avviso e' affissa per la durata di quindici giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono situati gli immobili da occupare. 3. Al momento della immissione in possesso, e' redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. 4. Il verbale e' redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto di questi, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Il possessore e i titolari di diritti, reali o personali, di godimento sul bene da occupare possono partecipare alle operazioni. Art. 32.Occupazione temporanea e d'urgenza di aree assoggettabili ad esproprio 1. L'ente espropriante, su richiesta motivata dei soggetti di cui all'Art. 17, comma 1, puo' procedere all'occupazione temporanea ed urgente di fondi assoggettabili alla procedura espropriativa nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui debbano utilizzarsi beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilita'. 2. L'occupazione d'urgenza non puo' in ogni caso protrarsi, in assenza dell'avvio della procedura espropriativa oltre il termine di un anno dalla data di immissione in possesso. Art. 33. Indennita' per l'occupazione 1. Nel caso di occupazione di un' area, e' dovuta al proprietario una indennita' commisurata al mancato reddito ricavabile dal bene occupato, ovvero, in mancanza di prova sull'ammontare del reddito, una somma pari, per un anno di occupazione, ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo dell'indennita' annua. 2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, l'indennita' e' determinata dalla commissione. Capo VIII - Modificazioni alle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44 e 6 aprile Art. 34. Modificazioni alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 1. L'Art. 3 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. Il contributo di pui al primo comma dell'Art. 1 e' concesso anche a favore dei proprietari che hanno convenuto la cessione volontaria delle aree nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso dell'ente espropriante circa l'ammontare dell'indennita' provvisoria di espropriazione.». 2. L'Art. 4 della legge regionale n. 44/1974, come da ultimo modificato dall'Art. 1 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62, e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. L'importo del contributo straordinario a favore dei proprietari di aree non edificabili e' commisurato al prodotto per sette del giusto prezzo agricolo medio dei terreni, determinato annualmente ai sensi dell'Art. 12, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo dell'indennita' di espropriazione spettante ai proprietari stessi per detta area. 2. Ai proprietari coltivatori diretti o conduttori diretti di aziende agricole, iscritti nell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, istituita con legge regionale 28 aprile 2003, n. 17 (istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane), e' concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per otto del giusto prezzo agricolo medio, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo dell'indennita' spettante ai proprietari per dette aree. 3. La somma tra l'indennita' di espropriazione calcolata ai sensi della normativa vigente ed il contributo straordinario di cui al commi 1 e 2 non puo' superare il valore venale dei terreni espropriati. In caso di superamento, il contributo straordinario e' erogato soltanto per la differenza utile al raggiungimento di tale valore.». 4. L'Art. 7 della legge regionale n. 44/1974 e' abrogato. 5. L'Art. 8 della legge regionale n. 44/1974 e' abrogato. 6. L'Art. 10 della legge regionale n. 44/1974 e' sostituito dal seguente: «Art. 10. - 1. I contributi straordinari previsti dalla presente legge sono concessi dalla struttura regionale competente in materia di espropriazioni. 2. I contributi sono erogati entro novanta giorni dalla data del decreto di esproprio o dalla data del ricevimento della richiesta di determinazione del contributo straordinario da parte degli enti esproprianti». 7. Il primo comma dell'Art. 12 della legge regionale n. 44/1974 e sostituito dal seguente: «1. Su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, la giunta regionale determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito del territorio regionale, il giusto prezzo agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni da considerarsi liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati e tenuto conto delle qualita' colturali inserite, ai fini della concessione delle indennita' compensative per le zone svantaggiate, nel piano regionale di sviluppo rurale, approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).». 8. Il secondo comma dell'Art. 12 della legge regionale n. 44/1974 e abrogato. 9. Ogni riferimento a disposizioni statali contenuto nella legge regionale n. 44/1974 deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Art. 35. Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 1. Al comma 1 dell'Art. 91 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, le parole «dieci anni» sono sostituite dalle parole «cinque anni». Capo IX - Disposizioni finali e finanziarie Art. 36. Rinvio alle disposizioni statali in materia di espropriazione 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione n. 327/2001. Art. 37. Disposizioni finanziarie 1. L'onere per l'applicazione delle disposizioni dei capi VI e VII della presente legge e' determinato in Euro 130.000 per l'anno 2004 e in annui Euro 2.554.000 a decorrere dall'anno 2005. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006 nell'obiettivo programmatico 2.1.4.01 «interventi su beni patrimoniali», e si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso obiettivo programmatico: a) al capitolo 35080 (spese per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa, nonche' per la corresponsione della indennita' di occupazione temporanea e d'urgenza), per Euro 100.000 per l'anno 2004 e per annui Euro 950.000 per gli anni 2005 e 2006; b) al capitolo 35081 (spese per l'acquisizione di beni immobili a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedure espropriative, nonche' per corresponsione di somme dovute per occupazioni divenute illegittime), per Euro 15.000 per l'anno 2004 e per annui Euro 104.000 per gli anni 2005 e 2006; c) al capitolo 35100 (contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di beni immobili), per Euro 15.000 per l'anno 2004 e per annui Euro 1.500.000 per gli anni 2005 e 2006. 3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 38. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 2 luglio 2004 PERRIN
Vedi anche:
|