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Regione Valle d'Aosta - LEGGE REGIONALE 2 luglio 2004, n.11

Ultimo aggiornamento: 21/02/2006

 

o(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.  30 del 27 luglio 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
 Capo  I- Disposizioni generali
Art. 1.    Oggetto ed ambito di applicazione della legge
    1.  In  attuazione del combinato disposto degli articoli 2, comma
primo,  lettera  g),  e  3,  comma  primo,  lettera  c),  della legge
costituzionale  26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle
d'Aosta),  e dell'Art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n.  3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),
la  presente  legge  disciplina  l'espropriazione,  anche a favore di
privati,  di  beni o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione
di   opere  pubbliche  o  di  pubblica  utilita'  da  realizzare  nel
territorio della Regione da parte di qualsiasi soggetto diverso dallo
Stato.
    2.  Si  considera  opera pubblica o di pubblica utilita' anche la
realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte
della  collettivita'  di  beni o di terreni, o di un loro insieme, di
cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione.
Art. 2. Espropriazione di beni appartenenti a particolari categorie
    1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione,
degli  enti  locali  e  degli altri enti pubblici, nonche' quelli sui
quali siano esercitati usi civici o diritti collettivi possono essere
espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore
a  quello  soddisfatto  con la precedente destinazione, da accertarsi
d'intesa  tra  le amministrazioni interessate mediante una conferenza
di  servizi,  un  accordo  di  programma o un qualsiasi altro atto di
intesa comunque denominato.
    2.    La    dichiarazione    di   pubblica   utilita',   connessa
all'approvazione  dell'intervento  o  del  programma  da  realizzare,
determina  l'immediata  cessazione  del  vincolo di indisponibilita',
nonche'  degli  usi  civici  o  di qualsiasi altro diritto collettivo
precedentemente esistente sui beni da espropriare.
    3.  I soggetti, pubblici o privati, ovvero le consorterie tra gli
stessi,  che  fruiscono  a  qualsiasi titolo delle utilita' derivanti
dall'uso  civico  o  dall'esercizio  di  diritti  collettivi comunque
denominati,   ovvero   dall'uso   esclusivo   degli  stessi  diritti,
trasferiscono  sulle indennita' di espropriazione le prerogative gia'
esercitabili sui beni espropriati.
Art. 3.  Funzioni comunali e regionali
    1.  Spettano  ai comuni le funzioni espropriative nei casi in cui
l'approvazione  del  progetto ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita'   di  un'opera  pubblica  o  di  pubblica  utilita'  sia  di
competenza  comunale.  In  ogni  altro  caso, nonche' per le opere di
pubblica utilita' promosse da privati, le funzioni espropriative sono
esercitate dalla Regione.
    2.  L'esercizio  delle funzioni espropriative e' subordinato alla
costituzione    e   all'organizzazione   di   un   ufficio   per   le
espropriazioni,  al quale e' preposto un dirigente ovvero, nei comuni
privi  di  personale  di  qualifica dirigenziale, il responsabile del
servizio,  individuato  dal comune stesso. I comuni possono costituire
l'ufficio anche in forma associata, attraverso le comunita' montane.
    3.  Per  ciascun  procedimento,  e' designato un responsabile che
coordina  e  cura  tutte  le  operazioni e gli atti dei procedimento,
anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici esterni.
    4. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' e' realizzata da un
concessionario,  l'amministrazione  concedente  puo'  delegargli,  in
tutto  o  in  parte,  i  propri  poteri  espropriativi,  determinando
l'ambito della delega nel provvedimento di concessione, i cui estremi
sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
 Art. 4. Commissione regionale per le espropriazioni
    1.  E'  istituita la commissione regionale per le espropriazioni,
di seguito denominata commissione, composta da:
      a) il  dirigente  dell'ufficio regionale per le espropriazioni,
con funzioni di presidente;
      b) il dirigente responsabile dell'agenzia del territorio;
      c) il   dirigente   dell'azienda   regionale   per   l'edilizia
residenziale (ARER);
      d) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di urbanistica;
      e) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di territorio;
      f) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di agricoltura;
      g) due   esperti  in  materia  di  agricoltura  e  di  foreste,
designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
      h) un  rappresentante  designato dal consiglio permanente degli
enti locali.
    2.  La commissione e' costituita con decreto del Presidente della
Regione  per  la  durata  della legislatura; nell'atto di nomina sono
altresi'   indicati   i  componenti  supplenti  che  sostituiscono  i
componenti effettivi di cui al comma 1, lettere g) e h), in ogni caso
di  assenza o di impedimento; i componenti di cui al comma 1, lettere
a),  b),  c),  d), e) e f), possono, di volta in volta, nominare, per
iscritto, un delegato che li sostituisca.
    3.  Le  riunioni  della  commissione  sono valide con la presenza
della  maggioranza  dei  componenti. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza  dei  presenti.  In  caso  di parita' prevale il voto del
presidente.
    4.  Le  funzioni  di  segretario sono esercitate da un dipendente
dell'ufficio   regionale   per   le   espropriazioni,  designato  dal
dirigente.
 Art. 5.  Competenze della commissione
    1. La commissione esercita le seguenti competenze:
      a) determina,  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno, i valori
agricoli  medi,  riferiti  al  precedente  anno  solare,  dei terreni
ricompresi nel territorio regionale;
      b) determina,  ad  istanza dell'ente espropriante, l'indennita'
definitiva di espropriazione, l'indennita' di occupazione temporanea,
l'indennita'  per  la reiterazione del vincolo espropriativo, nonche'
quella   di   retrocessione,  qualora  sulla  misura  delle  predette
indennita' non vi sia stato accordo tra le parti.
 Art. 6. Osservatorio regionale dei valori immobiliari
    1.  Al  fine di assicurare l'applicazione uniforme sul territorio
regionale  dei  criteri  estimativi  vigenti  e  dei  criteri  per la
determinazione dei contributi di cui alla legge regionale 11 novembre
1974,  n.  44  (concessione  di  contributi  per  l'espropriazione  e
l'occupazione  di  urgenza  di  aree  di  terreno a norma della legge
statale  22 ottobre  1971,  n. 865, e successive modificazioni), come
modificata dall'Art. 34 della presente legge, l'ufficio regionale per
le  espropriazioni  procede  alla predisposizione e all'aggiornamento
dell'osservatorio   regionale  dei  valori  immobiliari  (ORVI),  che
esamina  l'evoluzione  del  mercato immobiliare al fine di supportare
l'attivita'  tecnicoestimale  preordinata  alla  determinazione delle
indennita' di espropriazione;
    2.  I  dati  contenuti  nella  banca  dati dell'ORVI sono messi a
disposizione  degli enti esproprianti e dei professionisti incaricati
di redigere le perizie di stima per la determinazione dell'indennita'
di espropriazione.
    3.  I  criteri  per  l'istituzione  dell'ORVI  e  le modalita' di
funzionamento dello stesso sono stabiliti dalla giunta regionale. con
propria  deliberazione,  da  adottarsi,  d'intesa  con  il  consiglio
permanente  degli  enti locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
 Art. 7.  Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni
    1.  Salvo  quanto  previsto dal comma 2, tutte le comunicazioni e
gli  avvisi comunque denominati previsti dalla presente legge possono
essere   trasmessi   al   destinatario   mediante  invio  di  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
    2.  Il  provvedimento di espropriazione deve essere notificato al
proprietario nelle forme degli atti processuali civili.
    3. Per destinatario delle notificazioni di cui ai commi 1 e 2, si
intende  il  proprietario  che  risulti  al  momento  della  notifica
intestatario catastale del bene da espropriare.
    4. Qualora l'ente espropriante abbia accertato che l'intestazione
catastale,  per  inevasa  voltura, non coincide con quella risultante
dai  pubblici  registri  immobiliari,  le  notificazioni  di  cui  al
presente articolo sono inviate, oltre che all'intestatario catastale,
anche  al  diverso  soggetto che al momento dell'accertamento risulti
proprietario nei registri immobiliari.
    5.  Le  comunicazioni  relative  ad  espropriazioni  parziali  di
pertinenze  indivise  di fabbricati urbani, costituiti in condominio,
possono  essere  effettuate mediante notifica all' amministratore del
condominio.
    6.  Una  copia  delle comunicazioni e degli avvisi previsti dalla
presente  legge  puo'  essere affissa per quindici giorni consecutivi
all'albo  pretorio  del  comune  nel  cui  territorio  si trovano gli
immobili  da  espropriare. L'affissione e' obbligatoria e sostituisce
la comunicazione o l'avviso in tutti i casi in cui questi non possono
aver  luogo  per  irreperibilita'  o  per  assenza  del  proprietario
risultante  dai  registri catastali o ipotecari, ovvero se risulti la
morte  del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulti
il  proprietario  attuale,  e in tutti i casi nei quali non sia stato
possibile  rinvenire  gli indirizzi dei destinatari per incompletezza
del    dato   catastale,   ovvero   quando   l'accertamento   risulti
eccessivamente  oneroso  per  l'irreperibilita' dell'intestatario nei
registri  anagrafici  del  comune  di  nascita  o  del comune nel cui
territorio sono ubicati gli immobili da espropriare.
Capo II - Regime dei vincoli espropriativi
Art. 8. Vincoli espropriativi derivanti da piani urbanistici
    1. Non puo' procedersi all'espropriazione se il bene non e' stato
preventivamente   sottoposto   ad   un  vincolo  di  inedificabilita'
preordinato all'espropriazione.
    2.    Un    bene    e'    sottoposto   al   vincolo   preordinato
all'espropriazione quando diventa efficace l'atto di approvazione del
piano  urbanistico  generale che preveda la realizzazione di un'opera
pubblica  o  di  pubblica  utilita',  ovvero che destini l'area ad un
pubblico servizio.
    3. Il vincolo preordinato all'espropriazione decade se nei cinque
anni  successivi  alla sua apposizione non sia dichiarata la pubblica
utilita' dell'opera, ovvero non sia approvato uno strumento attuativo
del  piano  regolatore  generale  cui  consegua  la  dichiarazione di
pubblica utilita' degli interventi in esso previsti.
Art. 9. Vincoli   espropriativi   derivanti   da   modificazioni   dei  piani
                             urbanistici
    1.  Quando  l'opera  da  realizzare  ricade  su aree che il piano
regolatore  non  destina  a  servizi  pubblici,  si  provvede  ad una
modificazione  del  piano  regolatore.  Si  applicano, a tal fine, le
procedure previste dai titoli III e IV della legge regionale 6 aprile
1998,  n.  11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale
della Valle d'Aosta).
    2. Il vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto quando
diventa   efficace   il  provvedimento  di  modificazione  del  piano
regolatore.
    3.  Il  promotore  dell'opera  pubblica  o  di  pubblica utilita'
provvede  a  far  si' che, all'avvio della procedura finalizzata alla
modificazione  del piano regolatore, a tutti i proprietari delle aree
interessate dalla modificazione sia inviata una comunicazione recante
l'avviso:
      a) dell'avvio   del  procedimento  da  cui  deriva  il  vincolo
preordinato all'espropriazione;
      b) del  luogo  e  delle  modalita'  per  la consultazione della
relativa documentazione;
      c) della   possibilita'   e  delle  modalita'  per  l'eventuale
presentazione  di osservazioni concernenti la modificazione del piano
regolatore ed i vincoli che ne derivano.
    4. Le comunicazioni di cui al comma 3 devono essere con- testuali
al   deposito   in   pubblica   visione  degli  atti  concernenti  la
modificazione  che  si intende apportare al piano regolatore, qualora
si  debba  provvedere  al  deposito ai sensi della legge regionale n.
11/1998.
Art. 10.  Reiterazione dei vincoli espropriativi e loro indennizzabilita'
    1. Il comune puo' riconfermare il vincolo espropriativo decaduto,
per  una  durata  non  superiore  a cinque anni, a condizione che sia
contestualmente   previsto  in  favore  dei  proprietari  delle  aree
interessate,   ancorche'  non  ancora  conosciuti  al  momento  della
reiterazione  del  vincolo,  un indennizzo commisurato al 4 per cento
delle  indennita'  di  espropriazione  iniziali  riferibili  ai  beni
vincolati,  per  ogni  anno  o  frazione  di anno di reiterazione del
vincolo.
    2.  L'indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo e'
corrisposto  a  richiesta  del  proprietario,  entro il termine di un
anno,  a  pena  di  decadenza, dalla data in cui e' divenuto efficace
l'atto   impositivo   e   non   puo'  essere  portato  in  detrazione
dall'indennita' di espropriazione.
    3.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel
caso   in  cui  la  reiterazione  del  vincolo  espropriativo  derivi
direttamente  dall'approvazione del progetto dell'opera pubblica o di
pubblica  utilita',  e  a  tale  approvazione consegua la contestuale
dichiarazione  di pubblica utilita' preordinata alla promozione della
procedura di espropriazione.
Capo III    Progettazione del piano espropriativo
Art. 11.  Autorizzazione all'accesso
    1.   Per  le  attivita'  di  qualsiasi  natura  preordinate  alla
progettazione  di  opere  pubbliche o di pubblica utilita', i tecnici
incaricati,  anche privati, possono essere autorizzati ad accedere ai
luoghi interessati.
    2. L'autorizzazione, rilasciata dal responsabile dell'ufficio per
le  espropriazioni,  indica  i  nominativi  delle  persone che possono
accedere  ai  luoghi interessati ed e' comunicata al proprietario del
bene risultante dai registri catastali, nonche' al suo possessore, se
conosciuto, almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni.
Art. 12. Attivita'  che  precedono l'approvazione del progetto definitivo e la
                 dichiarazione di pubblica utilita'
    1.   Il  coordinatore  del  ciclo  di  realizzazione  del  lavoro
pubblico,  di cui all'Art. 4 della legge regionale 20 giugno 1996, n.
12  (legge  regionale in materia di lavori pubblici), come modificato
dall'Art.  3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, ovvero il
promotore  dell'espropriazione  negli  altri  casi,  deposita  presso
l'ufficio  per  le  espropriazioni  il progetto definitivo dell'opera
almeno sessanta giorni prima della sua approvazione, corredato:
      a) di  una  relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo
scopo  delle  opere da eseguire, nonche' gli eventuali nulla osta, le
autorizzazioni,  le  dichiarazioni di compatibilita' ambientale o gli
altri  atti  di assenso comunque denominati, acquisiti ai sensi della
normativa vigente;
      b) del  piano particellare grafico e descrittivo degli immobili
da  espropriare,  corredato del rilievo topografico e del progetto di
frazionamento delle aree da espropriare parzialmente, con indicazione
dei  proprietari  e  degli  altri soggetti che risultino iscritti nei
registri  catastali  e  di  quelli  accertati,  presso  l'ufficio dei
registri  immobiliari,  nonche'  degli  indirizzi di ciascuno di essi
desunti  dai  registri  anagrafici  comunali, salvo il caso in cui il
progettista  attesti  che  tale  ultimo  accertamento  sia  risultato
impossibile    per   incompletezza   del   dato   catastale,   ovvero
eccessivamente  oneroso  per  l'irreperibilita' dell'intestatario nei
registri  anagrafici  del  comune  di  nascita  o  del comune nel cui
territorio  sono  ubicati  gli  immobili  da  espropriare; i predetti
accertamenti  catastali  ed  anagrafici  devono  essere  di  data non
anteriore a tre mesi rispetto a quella del deposito;
      c) della   relazione   giustificativa  dei  criteri  estimativi
adottati  per  la  determinazione delle indennita' di espropriazione,
nonche'  della  stima analitica, per ciascun bene da espropriare, del
piu'   probabile   valore   di   mercato   e   delle   indennita'  di
espropriazione,  tenuto  conto  della  destinazione urbanistica delle
aree interessate dai lavori, della natura e consistenza dei manufatti
e  fabbricati  da demolire, delle indennita' per la soppressione o lo
spostamento  di  attivita' commerciali o produttive, delle indennita'
per deviazioni provvisorie di strade o di altre opere interferenti, e
di ogni altra circostanza valutabile.
    2.   Il   responsabile   del  procedimento  dell'ufficio  per  le
espropriazioni    effettua    una   verifica,   anche   a   campione,
dell'attendibilita'  e dell'aggiornamento dei dati di cui al comma 1,
lettere  b) e c), e qualora riscontri gravi incongruenze od omissioni
invita    il    coordinatore   del   ciclo,   ovvero   il   promotore
dell'espropriazione, a compiere i necessari supplementi di indagine e
le dovute integrazioni.
    3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  dopo aver proceduto alle
eventuali  integrazioni  richieste  ai  sensi del comma 2, provvedono
altresi',   mediante  un  unico  atto,  ad  inviare  al  proprietario
dell'area ove e' prevista la realizzazione dell'opera:
      a) l'avviso  del  deposito  del progetto definitivo, precisando
che  all'approvazione  del  progetto  consegue  la  dichiarazione  di
pubblica utilita' dell'opera;
      b) l'avviso   della   messa   a   disposizione,  a  favore  del
proprietario,  degli  elaborati  progettuali, indicando il nominativo
del coordinatore del ciclo, ovvero del promotore dell'espropriazione,
al   quale   possono  essere  inviate  osservazioni  da  parte  degli
interessati   nei   quindici   giorni   successivi   alla   ricezione
dell'avviso.
    4.   Il   proprietario  dell'  area,  nel  formulare  le  proprie
osservazioni,  puo'  chiedere  che  l'espropriazione si estenda anche
alle  frazioni  residue  dei  suoi  beni,  qualora  di esse, in esito
all'espropriazione, risulti un'utilizzazione eccessivamente onerosa.
    5.  L'ente  espropriante si pronuncia sulle osservazioni con atto
motivato.  Se l'accoglimento, in tutto o in parte, delle osservazioni
comporti  la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un
altro  proprietario  che  non  abbia  presentato  osservazioni,  sono
ripetute  nei  confronti  di  quest'ultimo le comunicazioni di cui al
comma 3.
    6.  Se  le  osservazioni  riguardano  solo  una parte agevolmente
separabile   dell'opera,  l'amministrazione  puo'  approvare  per  la
restante  parte  il  progetto,  in  attesa delle determinazioni sulle
osservazioni.
Art. 13. Acquisizione   integrativa   di   immobili  non  previsti  dal  piano
                   particellare di espropriazione
    1.  Qualora  nel  corso  dei  lavori si manifesti la necessita' o
l'opportunita'  di  espropriare  o di asservire altri beni, attigui a
quelli   gia'   espropriati,   fatta   salva   l'applicazione   delle
disposizioni  di  cui  all'Art.  32 della legge regionale n. 12/1996,
come  modificato  dall'Art.  27  della legge regionale n. 29/1999, il
coordinatore  del  ciclo  di  realizzazione  del  lavoro  dispone, ad
istanza   del  direttore  dei  lavori,  la  formazione  di  un  piano
particellare di espropriazione integrativo.
    2.   Il  piano  particellare  integrativo  e'  depositato  presso
l'ufficio per le espropriazioni. che provvede agli adempimenti di cui
all'Art. 12.
    3.  I  termini  per  proporre  osservazioni sono ridotti a cinque
giorni  se  i  destinatari  dell'avviso sono proprietari di aree gia'
espropriate per la realizzazione dello stesso intervento.
    4.  Qualora  le nuove aree da espropriare siano gia' destinatarie
di  un  vincolo  urbanistico preordinato all'espropriazione e la loro
acquisizione  comporti  un  costo  che  possa trovare copertura nella
somma  stanziata  per  l'opera,  il piano particellare integrativo e'
approvato dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, che
si  pronuncia anche sulle osservazioni ricevute. Negli altri casi, il
nuovo   piano   e'   approvato   nelle   stesse  forme  previste  per
l'approvazione del progetto originario.
    5.  L'approvazione  dei  piano particellare integrativo comporta,
oltre alla nuova dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, anche
la dichiaraziune di particolare urgenza della procedura espropriativa
e di indifferibilita' dei lavori.
    6.  Se  i  proprietari  dei  nuovi immobili da espropriare, anche
prima dell'approvazione del piano particellare integrativo, accettano
bonariamente  l'espropriazione,  la  sottoscrizione  del  verbale  di
accordo  sostituisce  ogni  informativa  o comunicazione e da' titolo
all'ente  espropriante  e  all'ente,  pubblico  o privato, incaricato
della  esecuzione  dei lavori di procedere senza ulteriori formalita'
all'occupazione  d'urgenza  delle  aree  da  acquisire  al fine della
prosecuzione immediata dei lavori.
    7.  In favore dei proprietari che abbiano sottoscritto il verbale
di  accordo  sull'espropriazione  prima  dell' approvazione del nuovo
piano  particellare  e  che  abbiano  pertanto consentito l'immediata
occupazione   dei   propri   beni,  e'  riconosciuta  una  indennita'
aggiuntiva  pari  al  20 per cento delle corrispondenti indennita' di
espropriazione,  da liquidarsi contestualmente a queste nelle forme e
nei termini ordinari.
    8. Qualora non si raggiunga l'immediato accordo con i proprietari
delle   aree,   il   dirigente   o   il   responsabile   dell'ufficio
espropriazioni,  sulla  base  del nuovo piano particellare approvato,
dispone,   ai   sensi   dell'Art.   32,  su  richiesta  motivata  del
coordinatore  del  ciclo  di  realizzazione del lavoro, l'occupazione
d'urgenza delle aree integrative da espropriare.
Capo IV - Dichiarazione di pubblica utilita'
Art. 14.      Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilita'
    1. La dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta:
      a) quando   e'  approvato  il  progetto  definitivo  dell'opera
pubblica o di pubblica utilita';
      b)  in  ogni  caso,  quando,  in  base  alla normativa vigente,
equivale  a  dichiarazione  di pubblica utilita' l'approvazione di un
accordo  di programma, di uno strumento urbanistico, anche di settore
o   attuativo,   ovvero  il  rilascio  di  una  concessione,  di  una
autorizzazione o di un atto equivalente.
    2.  Qualora  dopo  l'approvazione  del  progetto definitivo siano
ancora necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri
atti   di   assenso   comunque   denominati,   compreso   l'eventuale
perfezionamento   della   procedura   di   variante  urbanistica,  la
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  si  intende  disposta  con  la
deliberazione  successiva  con  la  quale  l'amministrazione  che  ha
approvato   il  progetto  da'  atto  dell'avvenuta  acquisizione  dei
predetti  atti  e  della immediata espropriabilita' delle aree, anche
nelle more del completamento della progettazione esecutiva.
Art. 15. Contenuto  ed  effetti  dell'atto  che  comporta  la dichiarazione di
                          pubblica utilita'
    1.  Il  provvedimento che dispone la pubblica utilita' dell'opera
puo'  essere  emanato  fino  a  quando  non  sia  decaduto il vincolo
preordinato all'esproprio.
    2.  Gli  effetti  della  dichiarazione  di  pubblica  utilita' si
producono  anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento
che la dispone.
    3.  Nel  provvedimento  che comporta la dichiarazione di pubblica
utilita'  de1l'opera devono essere indicati gli estremi degli atti da
cui  e'  sorto  il  vincolo  espropriativo  e  deve essere, altresi',
stabilito  il  termine  entro  il  quale il decreto di esproprio deve
essere emanato.
    4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma
3,  il  decreto  di esproprio puo' essere emanato entro il termine di
cinque  anni,  decorrente  dalla  data  in cui l'atto che dichiara la
pubblica utilita' dell'opera acquista efficacia.
    5.  L'ente che ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera puo'
disporre  la  proroga  dei  termini  di  cui  ai  commi  3  e  4, per
giustificate ragioni.
    6.  La scadenza del termine entro il quale puo' essere emanato il
decreto  di  esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di
pubblica utilita'.
    7.  Restano  ferme  le  disposizioni  che consentono l'esecuzione
delle  previsioni  dei  piani  territoriali  o  urbanistici, anche di
settore o attuativi, entro termini piu' ampi rispetto a quelli di cui
al comma 4.
Art. 16. Istituzione  del  registro  degli  atti  che  dichiarano  la pubblica
                              utilita'
    1.   L'ente   che  approva  uno  degli  atti  da  cui  deriva  la
dichiarazione  di  pubblica  utilita', ovvero che emana un decreto di
espropriazione,  se  diverso  dalla  Regione,  ne trasmette una copia
all'ufficio regionale per le espropriazioni.
    2.  Presso l'ufficio regionale per le espropriazioni e' tenuto il
registro  degli  atti  da  cui  deriva  la  dichiarazione di pubblica
utilita',  nonche'  degli  atti con cui e' disposta l'espropriazione,
distinti in relazione ai diversi enti che li hanno adottati.
    3. L'ente espropriante comunica inoltre all'ufficio regionale per
le espropriazioni:
      a) se  sia stato emanato entro il prescritto termine il decreto
di esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto, e
se il decreto sia stato eseguito;
      b) se   siano  stati  impugnati  gli  atti  di  adozione  e  di
approvazione  del  piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la
pubblica utilita' dell'opera o il decreto di esproprio;
      c) se   nel  corso  dell'esecuzione  del  lavoro  si  sia  reso
necessario   procedere   ad  acquisizioni  integrative  di  aree  non
ricomprese nell'originario piano particellare di espropriazione e per
quali ragioni.
    4.  I  dati raccolti sono trasmessi dall'ufficio regionale per le
espropriazioni  alla  banca  dati-osservatorio dei lavori pubblici di
cui  all'Art.  41  della  legge regionale n. 12/1996, come modificato
dall'Art. 34 della legge regionale n. 29/1999.
Capo V - Procedura di espropriazione
Art. 17.    Determinazione dell'indennita' provvisoria di espropriazione
    1.  Divenuto  efficace  l'atto che dichiara la pubblica utilita',
nei   successivi   trenta   giorni,  il  coordinatore  del  ciclo  di
realizzazione    del    lavoro    pubblico,   ovvero   il   promotore
dell'espropriazione  negli  altri  casi, trasmette all'ufficio per le
espropriazioni   tutti   gli  elaborati  progettuali  necessari  alla
conduzione   della   procedura   acquisitiva,  compresa  copia  delle
osservazioni  inviate  dai proprietari nella fase di elaborazione del
progetto.
    2.   Il   dirigente,   o  il  responsabile  dell'ufficio  per  le
espropriazioni,  nomina  il  responsabile  del  singolo  procedimento
espropriativo il quale:
      a) dispone   lo   svolgimento   delle  operazioni  topografiche
necessarie   alla   redazione   e   alla  approvazione  dei  tipi  di
frazionamento  delle  aree da' espropriare, ove non ancora acquisiti,
anche avvalendosi di tecnici esterni;
      b) effettua  l'aggiornamento  dei  dati  anagrafici e catastali
risultanti dal piano particellare di espropriazione;
      c) verifica  gli  indirizzi  dei  nuovi  intestatari, compiendo
indagini  presso  gli  uffici  anagrafici dei comuni di nascita e dei
comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare;
      d) notifica  a  ciascun  proprietario  un  avviso  di avvio del
procedimento   espropriativo   e,  contestualmente,  indica,  con  un
preavviso  di  almeno  sette giorni, il giorno e l'ora fissati per il
compimento  di  un sopralluogo sui fondi da espropriare, del quale e'
dato  conto in apposito verbale sullo stato di consistenza redatto in
contraddittorio con il proprietario o il possessore.
    3.  Il  responsabile  del  procedimento, tenuto conto della stima
delle  indennita'  predisposta dal progettista e delle risultanze dei
sopralluoghi  effettuati  sui  beni  da  espropriare,  nonche'  delle
eventuali osservazioni inoltrate dai proprietari, indica le somme che
valuta congrue per le espropriazioni.
Art. 18.                   Pronuncia dell'espropriazione
    1.   Il   dirigente,   o  il  responsabile  dell'ufficio  per  le
espropriazioni,   in   relazione   alle   risultanze   dell'attivita'
istruttoria  compiuta  per la stima delle indennita' dal responsabile
del  procedimento ed  acquisiti, se necessari, i tipi di frazionamento
delle   aree   da   espropriare  approvati  dall'ufficio  competente,
determina  la misura delle indennita' provvisorie e adotta il decreto
di esproprio.
Art. 19.            Contenuto ed effetti del decreto di esproprio
    1. Il decreto di esproprio:
      a) e' emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della
dichiarazione di pubblica utilita';
      b) indica  gli  estremi  degli  atti da cui e' sorto il vincolo
preordinato  all'esproprio  e  del  provvedimento che ha approvato il
progetto dell'opera;
      c) indica l'indennita' determinata in via provvisoria;
      d) dispone,  in  favore  del beneficiario, il trasferimento del
diritto di proprieta' o del diritto oggetto dell'espropriazione;
      e) e'  eseguito  mediante  l'immissione  del  beneficiario  nel
possesso del bene espropriato.
    2. Il decreto di esproprio, a cura e a spese del beneficiario, e'
registrato  in termini di urgenza, trascritto presso l'ufficio per la
tenuta dei registri immobiliari e volturato nei registri catastali.
    3.  Un  estratto  del  decreto  di  esproprio e' trasmesso, entro
cinque  giorni  dalla  data  di  adozione,  per  la pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 20.                 Esecuzione del decreto di esproprio
    1.  L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa
dell'ente  espropriante  o del suo beneficiario, con la redazione del
verbale  sullo  stato  di consistenza e del verbale di immissione nel
possesso   nei   beni  espropriati,  purche'  sia  stata  offerta  al
proprietario l'indennita' provvisoria di espropriazione.
    2.  Un  avviso  contenente  l'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora   in   cui   e'   prevista   l'esecuzione   del  decreto  di
espropriazione,  e'  notificato  all'espropriato  almeno sette giorni
prima della stessa.
    3.  Lo  stato  di  consistenza  e  il  verbale di immissione sono
redatti  in  contraddittorio  con  l'espropriato  ovvero, nel caso di
assenza o di rifiuto di questi, alla presenza di almeno due testimoni
che   non  siano  dipendenti  del  beneficiario  dell'espropriazione.
Possono  partecipare  alle  operazioni  i titolari di diritti reali d
personali di godimento sul bene.
    4.  L'immissione  in possesso si intende effettuata anche quando,
malgrado  la  redazione  del  relativo  verbale,  il bene continui ad
essere  utilizzato,  per  qualsiasi  ragione, da chi in precedenza ne
aveva la disponibilita'.
    5.  La  notifica  del  decreto  di  esproprio  e'  della connessa
indennita'  provvisoria  puo'  avere luogo anche contestualmente alla
sua esecuzione, qualora le precedenti notifiche o comunicazioni siano
state  indirizzate  ad  un  soggetto  che,  per  inevasa volturazione
catastale,  risultava  ancora intestatario dell'immobile alla data di
avvio del procedimento espropriativo. In tal caso, e comunque in ogni
circostanza in cui l'interessato dichiari di non aver ricevuto avviso
del  decreto  di  esproprio, la notifica si intende effettuata con la
consegna  a  mani  del  destinatario,  a cura del soggetto incaricato
delle  operazioni  di  immissione  in possesso, di copia conforme del
decreto  stesso;  una  seconda copia e' sottoscritta dal destinatario
per  ricevuta.  Qualora  vi  sia l'opposizione del proprietario o del
possessore  del  bene  alla  immissione  in  possesso, ovvero sorgano
oggettive difficolta' di esecuzione del provvedimento, nel verbale si
da' atto di tali circostanze e le operazioni possono essere differite
ad altra data.
    6.  L'ente  che  ha  eseguito  il  decreto  di  esproprio  ne da'
comunicazione all'ufficio regionale per le espropriazioni.
Art. 21.        Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione
    1.  Qualora  l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza tale
da  non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere,
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'Art. 17 puo' essere
disposta,  su richiesta motivata dei soggetti di cui al medesimo Art.
17,  comma  1,  l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari,
con  decreto  contenente  l'elenco  dei  beni  da  espropriare  e dei
relativi  proprietari, l'indicazione dei beni da occupare, nonche' la
determinazione dell'indennita' provvisoria.
    2.  Il  decreto  di  cui  al  comma  1 puo' essere in particolare
emanato nei seguenti casi:
      a) per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di
difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;
      b) per  la  realizzazione  di  opere  relative a servizi a rete
d'interesse  pubblico  in  materia  di  telecomunicazioni,  acque  ed
energia;
      c) per  gli  interventi  di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443  (delega  al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi  strategici  ed  altri  interventi  per  il rilancio delle
attivita' produttive);
      d) allorche'   il   numero   dei  destinatari  della  procedura
espropriativa sia superiore a 50.
    3.  La  giunta regionale puo' adottare, nell'ambito della propria
attivita'  di  programmazione, pianificazione ed indirizzo, ulteriori
modalita'  di  applicazione  del  presente  articolo  in  ordine alla
specificazione  del  carattere  di  particolare  urgenza previsto dal
comma 1.
    4.   L'esecuzione  del  decreto  di  cui  al  comma  1,  ai  fini
dell'immissione  in  possesso,  e' effettuata con le modalita' di cui
all'Art. 20 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi
dalla data di emanazione del decreto medesimo.
    5.   Al   proprietario  che  abbia  condiviso  la  determinazione
dell'indennita'   e'   riconosciuto  un  acconto  dell'80  per  cento
dell'indennita'  stessa previa presentazione di un'autocertificazione
attestante la piena e libera proprieta' del bene.
    6.  Per  il  periodo  intercorrente  tra la data di immissione in
possesso   e   la   data   di   corresponsione   dell'indennita'   di
espropriazione   e'   dovuta   l'indennita'   per  l'occupazione,  da
determinare ai sensi dell'Art. 33.
    7. Il decreto che dispone l'occupazione d'urgenza perde efficacia
qualora  non  sia  emanato il decreto di esproprio nei termini di cui
all'Art. 15.
Art. 22.               Effetti dell'espropriazione per i terzi
    1.   L'espropriazione   del   diritto   di   proprieta'  comporta
l'estinzione   automatica   di  tutti  gli  altri  diritti,  reali  o
personali,  gravanti  sul  bene espropriato, salvo quelli compatibili
con i fini cui l'espropriazione e' preordinata.
    2.  Le  azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando
non  incidono  sul  procedimento  espropriativo  e  sugli effetti del
decreto di esproprio.
    3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti
relativi  al  bene espropriato possono essere fatti valere unicamente
sull'indennita'.
    4.  Qualora a seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, o
nel    corso    dell'esecuzione   dei   lavori,   siano   riscontrate
problematiche,  non  precedentemente  risolte  in  fase  progettuale,
relative  ai  rapporti  con  enti terzi o soggetti gestori di servizi
pubblici  titolari  del  potere di autorizzazione e di concessione di
attraversamento, il Presidente della Regione convoca tempestivamente,
e  comunque  non  oltre  dieci  giorni  dalla  richiesta da parte del
coordinatore  del  ciclo  di  realizzazione  del  lavoro, un'apposita
conferenza  di  servizi,  anche  per la definizione degli spostamenti
concernenti   i  servizi  interferenti  e  delle  relative  modalita'
tecniche.  Il  soggetto proponente, qualora i lavori di modifica o di
spostamento delle interferenze non siano stati avviati entro sessanta
giorni,  puo'  provvedervi  direttamente,  attenendosi alle modalita'
tecniche definite nel corso della conferenza di servizi.
Capo VI - Determinazione dell'indennita' di espropriazione
Sezione I
Indennita' di espropriazione
Art. 23.                  Rinvio alle disposizioni statali
    1.  Salvo  quanto previsto dal presente capo, alla determinazione
delle  indennita'  di  espropriazione  si  applicano  le disposizioni
statali vigenti.
Art. 24.                   Determinazione delle indennita'
    1.  L'indennita'  di espropriazione e quella di asservimento sono
determinate  sulla  base  delle  caratteristiche  del bene al momento
dell'emanazione  del  decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei
vincoli  di  qualsiasi  tipo,  ad  eccezione  di quelli aventi natura
espropriativa.
    2.  Il  valore  del  bene e' determinato senza tenere conto delle
costruzioni,  delle  piantagioni  e delle migliorie, qualora risulti,
avuto  riguardo  al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze,
che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore
indennita'.  Si  considerano,  in ogni caso, realizzate allo scopo di
conseguire  una maggiore  indennita' le costruzioni, le piantagioni e
le  migliorie  che  siano  state  intraprese  sui  fondi  soggetti ad
esproprio  dopo  la  comunicazioue  dell'avvio  del  procedimento  di
espropriazione.
    3.  Al  fine  della stima del valore del bene e dell'applicazione
dei   criteri  indennitari  previsti  per  le  aree  edificabili,  si
considerano  le  possibilita'  legali  ed  effettive  di edificazione
esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio.
    4.  Sono  considerate  edificabili  le  aree  comprese nelle zone
omogenee di tipo A, B, C e D di cui all'Art. 22 della legge regionale
n.  11/1998,  indipendentemente dal vincolo espropriativo da cui sono
gravate.
Sezione II - Concordamento dell'indennita' provvisoria
Art. 25.                 Offerta dell'indennita' provvisoria
    1.  Il provvedimento di espropriazione e di determinazione in via
provvisoria   della   corrispondente  indennita'  e'  notificato  per
estratto  al proprietario, nelle forme degli atti processuali civili,
e  trasmesso  al  promotore  o  al  beneficiario  dell'esproprio,  se
quest'ultimo sia soggetto diverso dall'ente espropriante e sia tenuto
al  pagamento  delle  indennita';  unitamente  al  predetto  atto, al
proprietario   deve   essere   altresi'   notificato  un  invito  del
responsabile  del  procedimento a voler dichiarare, nei trenta giorni
successivi,  l'eventuale accettazione delle somme offerte, nonche' la
disponibilita'  alla  cessione  volontaria  e  a voler predisporre in
tempo  utile la documentazione da esibire per ottenerne il pagamento,
con  l'avvertenza  che,  ove  l'ammontare dell'indennita' provvisoria
offerta  sia  inferiore a cento euro, il mancato riscontro nei trenta
giorni   successivi   al   ricevimento   dell'offerta   equivale   ad
accettazione della stessa.
Art. 26.                    Concordamento dell'indennita'
    1.   Qualora   intenda   accettare   la   misura  dell'indennita'
espropriativa   offerta,   il   proprietario,   ovvero   l'enfiteuta,
sottoscrive  una  dichiarazione  di  accettazione; tale dichiarazione
puo'  essere  inviata  all'ufficio  per  le espropriazioni a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
    2.  Nel  caso  di  beni  in  proprieta'  comune  ed  indivisa, la
dichiarazione  di  accettazione  e'  sottoscritta dal comproprietario
limitatamente alla sua quota.
    3.  Con  la  dichiarazione  di  accettazione  dell'indennita', il
proprietario,  ovvero  l'enfiteuta  deve  produrre,  oltre  al codice
fiscale e ad una copia del documento di identita' personale:
      a) una   dichiarazione   sostitutiva   di  atto  di  notorieta'
attestante  che  il  bene,  alla  data dell'espropriazione, era nella
proprieta'  esclusiva  del  dichiarante,  ovvero, nel caso di bene in
comproprieta',   quali   fossero  le  quote  appartenenti  a  ciascun
comproprietario, e che sullo stesso bene non gravavano pesi o diritti
di terzi che possano impedire il pagamento diretto delle indennita';
      b) una  dichiarazione  dell'usufruttuario, del concedente o del
garantito  di  accettazione dell'indennita' e di concordamento con il
proprietario  delle  modalita'  di ripartizione, nel caso di bene sul
quale gravava un usufrutto o di bene enfiteutico, o di bene sul quale
gravava una garanzia ipotecaria o di altra natura.
Sezione III - Pagamento e deposito delle indennita'
Art. 27.            Pagamento diretto dell'indennita' concordata
    1.   Il   dirigente   o   il  responsabile  dell'ufficio  per  le
espropriazioni, esaminata la documentazione prodotta dal proprietario
e   accertata   la   titolarita'  di  questi  alla  percezione  delle
indennita',  nei  quindici  giorni  successivi,  dispone il pagamento
diretto  delle  somme  concordate,  con  provvedimento immediatamente
esecutivo qualora non risultino diritti di terzi.
    2.  Il  provvedimento  che  autorizza  il pagamento diretto delle
indennita'   e'   notificato  ai  terzi  titolari  di  diritti  reali
risultanti dalla documentazione esibita.
    3.  Decorsi  quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2, il
provvedimento   di   autorizzazione   al  pagamento  diretto  diviene
esecutivo  se  non sono state presentate opposizioni; in tal caso, il
responsabile  del  procedimento  annota  in  calce  al  provvedimento
l'avvenuta esecutivita'.
    4.  Divenuto  esecutivo il provvedimento di pagamento diretto, la
procedura  per  la liquidazioue delle indennita' deve concludersi nei
successivi  sessanta giorni, decorsi i quali le somme non pagate sono
maggiorate degli interessi determinati nella misura legale.
    5.  Al  pagamento  dell'indennita'  provvede  l'ente espropriante
ovvero il soggetto, pubblico o privato, che vi sia altrimenti tenuto.
    6.  L'ufficio  per le espropriazioni procede ad idonei controlli,
anche  a  campione,  per accertare la veridicita' delle dichiarazioni
rese  dal proprietario e nel caso in cui ne accerti la falsita' ne fa
denuncia all'autorita' competente.
Art. 28.                      Deposito delle indennita'
    1. Il responsabile del procedimento forma l'elenco:
      a) dei   proprietari  che  hanno  concordato  la  misura  delle
indennita' loro offerte, ma che non hanno tempestivamente prodotto la
documentazione attestante la titolarita' alla loro percezione;
      b) dei   proprietari   rispetto   ai   quali   e'   intervenuta
l'accettazione tacita dell'indennita';
      c) dei  proprietari dai quali sia stata proposta opposizione al
pagamento diretto.
    2.  L'elenco,  con  l'indicazione  delle  indennita'  spettanti a
ciascun  proprietario,  e'  allegato al provvedimento con il quale il
dirigente  o  il  responsabile  dell'ufficio  per  le  espropriazioni
dispone  il  deposito  delle  corrispondenti  somme  presso  la cassa
depositi e prestiti.
    3.  Dell'avvenuto  deposito e' data comunicazione al proprietario
e ai   terzi   che   risultino   dalla   documentazione  in  possesso
dell'ufficio.
Art. 29.                Svincolo delle indennita' depositate
    1.  Il  provvedimento  di svincolo delle indennita' espropriative
depositate  presso  la  cassa  depositi  e  prestiti  e' adottato dal
dirigente  o  dal  responsabile  dell'ufficio  per le espropriazioni,
nelle  forme  e  con  le  modalita'  previste per il provvedimento di
autorizzazione al pagamento diretto.
    2.  Non  puo'  essere  disposto  lo  svincolo delle indennita' se
queste  non  siano  divenute  definitive  rispetto a tutti gli aventi
diritto.
    3.  Nel caso di indennita' depositate a seguito dell'esistenza di
diritti  di terzi non risolti in sede di concordato, ovvero a seguito
di opposizioni al pagamento diretto, lo svincolo puo' essere disposto
allorche'  sia  esibito  l'atto  di  concordamento sulla ripartizione
delle somme, ovvero la pronuncia dell'autorita' giudiziaria che abbia
deciso la controversia insorta tra il proprietario ed il terzo.
Sezione IV - Determinazione dell'indennita' definitiva
Art. 30.                       Stima delle indennita'
    1.   Decorsi   inutilmente   trenta  giorni  dalla  notifica  del
provvedimento  di  determinazione  dell'indennita' provvisoria di cui
all'Art.  25, la misura dell'indennita' provvisoria di espropriazione
si  intende  non concordata, salvo il caso di accettazione tacita per
le indennita' inferiori a cento euro.
    2.   Il   responsabile   del   procedimento  forma  l'elenco  dei
proprietari  che  non hanno accettato le indennita' loro offerte, con
l'indicazione  delle somme da sottoporre alla stima della commissione
di  cui  all'Art.  4,  ridotte  del  40 per cento se riferite ad aree
edificabili.
    3.   L'elenco   e'   trasmesso,   a  cura  del  responsabile  del
procedimento, alla commissione; all'elenco devono essere allegati gli
stati  di  consistenza redatti ai sensi dell'Art. 20, nonche', se del
caso,   ogni  altro  documento  o  elaborato  in  possesso  dell'ente
espropriante che possa essere utile alla stima delle indennita'.
    4.  La  commissione determina l'indennita' di secondo grado entro
tre   mesi   dal   ricevimento  della  richiesta,  sulla  base  della
documentazione ricevuta, effettuando, se necessario, un sopralluogo.
    5. La commissione trasmette la relazione di stima al responsabile
del  procedimento, il quale, nei quindici giorni successivi, provvede
a  notificarla al proprietario espropriato, nonche' al concessionario
dell'opera   pubblica,   al  beneficiario  dell'espropriazione  o  al
promotore,  se  soggetti  diversi dall'ente espropriante; una seconda
copia  della  relazione  di  stima  e'  affissa  per  quindici giorni
all'albo  pretorio  del  comune  nel  cui territorio sono situati gli
immobili espropriati.
    6.  Qualora  nessuno  dei  soggetti  interessati, compreso l'ente
espropriante,  abbia  proposto,  entro  trenta  giorni dal compimento
dell'ultimo  degli  adempimenti  di  pubblicita'  di  cui al comma 5,
opposizione  alla  stima,  le  somme  stimate  dalla  commissione  si
intendono  definitive;  delle  somme cosi' determinate si provvede al
pagamento ovvero al deposito nella cassa depositi e prestiti.
Capo VII - Occupazione temporanea
Art. 31.      Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio
    1. L'ente espropriante, su richiesta motivata dei soggetti di cui
all'Art.  17,  comma 1, puo' dispone l'occupazione temporanea di aree
non  soggette  al procedimento espropriativo, ivi comprese le aree da
assoggettare  ad  asservimento,  se  cio'  risulti  necessario per la
corretta  esecuzione  dei  lavori  risultanti  dall'approvazione  del
progetto.
    2.  Al  proprietario  del  fondo  e'  notificata  l'ordinanza che
dispone  l'occupazione  temporanea, unitamente all' avviso contenente
l'indicazione  del luogo, del giorno e dell'ora in cui ne e' prevista
l'esecuzione.  Copia dell'avviso e' affissa per la durata di quindici
giorni  all'albo  pretorio  del comune nel cui territorio sono situati
gli immobili da occupare.
    3. Al momento della immissione in possesso, e' redatto il verbale
sullo stato di consistenza dei luoghi.
    4.  Il  verbale e' redatto in contraddittorio con il proprietario
o,  nel  caso  di  assenza  o  di rifiuto di questi, alla presenza di
almeno   due   testimoni   che  non  siano  dipendenti  del  soggetto
espropriante.  Il  possessore  e  i  titolari  di  diritti,  reali  o
personali, di godimento sul bene da occupare possono partecipare alle
operazioni.
Art. 32.Occupazione   temporanea   e  d'urgenza  di  aree  assoggettabili  ad
                              esproprio
    1. L'ente espropriante, su richiesta motivata dei soggetti di cui
all'Art.  17,  comma  1, puo' procedere all'occupazione temporanea ed
urgente di fondi assoggettabili alla procedura espropriativa nel caso
di  frane,  alluvioni,  rottura di argini e in ogni altro caso in cui
debbano  utilizzarsi  beni  altrui  per  urgenti  ragioni di pubblica
utilita'.
    2.  L'occupazione  d'urgenza  non puo' in ogni caso protrarsi, in
assenza  dell'avvio della procedura espropriativa oltre il termine di
un anno dalla data di immissione in possesso.
Art. 33.                    Indennita' per l'occupazione
    1. Nel caso di occupazione di un' area, e' dovuta al proprietario
una  indennita'  commisurata  al  mancato reddito ricavabile dal bene
occupato,  ovvero,  in  mancanza di prova sull'ammontare del reddito,
una  somma  pari,  per  un  anno  di occupazione, ad un dodicesimo di
quanto  sarebbe  dovuto  nel  caso di esproprio dell'area e, per ogni
mese o frazione di mese, ad un dodicesimo dell'indennita' annua.
    2.  Se  manca  l'accordo,  su  istanza di chi vi abbia interesse,
l'indennita' e' determinata dalla commissione.
Capo VIII - Modificazioni alle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44 e 6 aprile
1998, n. 11
Art. 34.     Modificazioni alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44
    1.  L'Art.  3  della  legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  3. - 1. Il contributo di pui al primo comma dell'Art. 1 e'
concesso  anche  a  favore  dei  proprietari  che  hanno convenuto la
cessione  volontaria  delle  aree  nel termine di trenta giorni dalla
notifica   dell'avviso   dell'ente   espropriante  circa  l'ammontare
dell'indennita' provvisoria di espropriazione.».
    2.  L'Art.  4  della  legge  regionale n. 44/1974, come da ultimo
modificato  dall'Art. 1 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62,
e' sostituito dal seguente:
    «Art. 4. - 1. L'importo del contributo straordinario a favore dei
proprietari  di  aree  non edificabili e' commisurato al prodotto per
sette  del  giusto  prezzo  agricolo  medio  dei terreni, determinato
annualmente  ai sensi dell'Art. 12, corrispondente al tipo di coltura
in    atto   nell'area   da   espropriare,   diminuito   dell'importo
dell'indennita' di espropriazione spettante ai proprietari stessi per
detta area.
    2.  Ai  proprietari  coltivatori  diretti o conduttori diretti di
aziende  agricole,  iscritti  nell'anagrafe  regionale  delle aziende
agricole valdostane, istituita con legge regionale 28 aprile 2003, n.
17 (istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale
(SIAR)  e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane),
e'  concesso  un contributo straordinario commisurato al prodotto per
otto  del  giusto  prezzo  agricolo  medio, corrispondente al tipo di
coltura  in  atto  nell'area  da  espropriare, diminuito dell'importo
dell'indennita' spettante ai proprietari per dette aree.
    3. La somma tra l'indennita' di espropriazione calcolata ai sensi
della  normativa  vigente  ed  il  contributo straordinario di cui al
commi 1   e  2  non  puo'  superare  il  valore  venale  dei  terreni
espropriati.  In  caso di superamento, il contributo straordinario e'
erogato  soltanto  per  la differenza utile al raggiungimento di tale
valore.».
    4. L'Art. 7 della legge regionale n. 44/1974 e' abrogato.
    5. L'Art. 8 della legge regionale n. 44/1974 e' abrogato.
    6.  L'Art.  10 della legge regionale n. 44/1974 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  10. - 1. I contributi straordinari previsti dalla presente
legge  sono  concessi dalla struttura regionale competente in materia
di espropriazioni.
    2.  I contributi sono erogati entro novanta giorni dalla data del
decreto  di esproprio o dalla data del ricevimento della richiesta di
determinazione  del  contributo  straordinario  da  parte  degli enti
esproprianti».
    7.  Il  primo comma dell'Art. 12 della legge regionale n. 44/1974
e sostituito dal seguente:
    «1. Su proposta dell'assessore regionale competente in materia di
agricoltura,  la  giunta  regionale  determina  ogni  anno,  entro il
31 gennaio,  nell'ambito  del  territorio regionale, il giusto prezzo
agricolo   medio,   nel   precedente  anno  solare,  dei  terreni  da
considerarsi liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di
coltura   effettivamente   praticati  e tenuto  conto  delle  qualita'
colturali  inserite,  ai  fini  della  concessione  delle  indennita'
compensative  per  le  zone  svantaggiate,  nel  piano  regionale  di
sviluppo rurale, approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999
del  consiglio  del 17 maggio 1999 relativo al sostegno allo sviluppo
rurale  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo di orientamento e di
garanzia (FEAOG).».
    8. Il secondo comma dell'Art. 12 della legge regionale n. 44/1974
e abrogato.
    9.  Ogni riferimento a disposizioni statali contenuto nella legge
regionale  n.  44/1974 deve intendersi effettuato alle corrispondenti
disposizioni   del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327.
Art. 35.       Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11
    1.  Al  comma 1 dell'Art. 91 della legge regionale 6 aprile 1998,
n.  11,  le  parole «dieci anni» sono sostituite dalle parole «cinque
anni».
Capo IX - Disposizioni finali e finanziarie
Art. 36.    Rinvio alle disposizioni statali in materia di espropriazione
    1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente
legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
testo  unico  approvato  con  decreto del Presidente della Regione n.
327/2001.
Art. 37.                      Disposizioni finanziarie
    1.  L'onere  per  l'applicazione delle disposizioni dei capi VI e
VII  della  presente  legge e' determinato in Euro 130.000 per l'anno
2004 e in annui Euro 2.554.000 a decorrere dall'anno 2005.
    2.  L'onere  di  cui  al  comma  1 trova copertura nello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  della  Regione  per  l'anno
finanziario  2004  e  di quello pluriennale per il triennio 2004/2006
nell'obiettivo    programmatico    2.1.4.01   «interventi   su   beni
patrimoniali»,  e  si  provvede  mediante utilizzo degli stanziamenti
iscritti nello stesso obiettivo programmatico:
      a) al capitolo 35080 (spese per l'acquisizione di beni immobili
tramite  procedura espropriativa, nonche' per la corresponsione della
indennita'  di  occupazione temporanea e d'urgenza), per Euro 100.000
per l'anno 2004 e per annui Euro 950.000 per gli anni 2005 e 2006;
      b) al capitolo 35081 (spese per l'acquisizione di beni immobili
a   seguito   di   cessioni   volontarie   nel   corso  di  procedure
espropriative,   nonche'  per  corresponsione  di  somme  dovute  per
occupazioni  divenute illegittime), per Euro 15.000 per l'anno 2004 e
per annui Euro 104.000 per gli anni 2005 e 2006;
      c) al capitolo 35100 (contributi straordinari per l'esproprio e
l'occupazione d'urgenza di beni immobili), per Euro 15.000 per l'anno
2004 e per annui Euro 1.500.000 per gli anni 2005 e 2006.
    3.  Per  l'applicazione della presente legge, la giunta regionale
e'  autorizzata  ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 38.                       Dichiarazione d'urgenza
    1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 31,
comma  terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrera'
in  vigore  il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 2 luglio 2004
                               PERRIN
 

 

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