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Occupazione d’urgenza ex art. 22bis del TUE

Ultimo aggiornamento: 31/08/2009

 

Il Consiglio di Stato, con decisione del 29 maggio 2009 n. 3354 (Sez . IV), afferma esplicitamente che, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 22 bis del Dpr 327/2001, l’ordinanza di occupazione d’urgenza si considera adeguatamente motivata, ove rilevi l’urgenza di consentire la realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità, in quanto la motivazione sulla “particolare urgenza” di avviare i lavori, presa in considerazione dall’articolo 22 bis, non è sostanzialmente dissimile dalla “urgenza” indicata nell’articolo 22.
Infatti, in presenza dei presupposti procedimentali prescritti per l’emanazione dell’ordinanza di occupazione (il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, perché nel sistema del Testo Unico è divenuta irrilevante una specifica dichiarazione di indifferibilità ed urgenza), l’Amministrazione ben può immettersi nel possesso dell’area in esecuzione dell’ordinanza, per realizzare le opere per le quali vi è stata l’approvazione del progetto e lo stanziamento delle rispettive risorse.

 

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