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In tema di espropriazione, l’accordo di cessione bonaria, con il diritto alle maggiorazioni previste dall’art. 45 del T.U.E., deve consistere in un documento unitario sottoscritto dal privato e dal rappresentante dell’ente legittimato ad esprimere le volontà all’esterno avuto riguardo alle disposizioni sulla contabilità di Stato, che contemplino la scrittura privata firmata dall’offerente e dal funzionario rappresentante dell’amministrazione, dovendosi escludere che la sua esistenza possa essere ricavata da altri atti, ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell’accettazione della controparte, non essendo ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall’organo che rappresenta l’ente e dall’altro soggetto, tranne che non si tratti di contratti a distanza conclusi con imprese commerciali. L'estratto della sentenza è pubblicatoi nella sezione Giurisprudenza
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