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Regione Puglia - LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005, n. 3

Ultimo aggiornamento: 22/03/2005

 

Bollettino Ufficiale Regione Puglia

Bollettino Regionale n°32
Pubblicato il25 / 02 / 2005
   
LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005, n. 3

"Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005".


IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO


IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA


La seguente legge:


TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ESPROPRIAZIONI
PER PUBBLICA UTILITA'


Art. 1
(Finalità della legge)

1. La presente legge regionale persegue la finalità di armonizzare, in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo V della parte II^ della Costituzione, le norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con i principi generali e fondamentali dell'ordinamento giuridico desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità) e successive modifiche.
Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi a immobili necessari per l'esecuzione, nell'ambito del territorio regionale, di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

2. Salva diversa disciplina recata dallo statuto regionale o dalle leggi regionali attuative, nonché dai regolamenti statutari degli enti locali, i beni appartenenti ai relativi patrimoni indisponibili e i beni appartenenti ai patrimoni indisponibili di altri enti pubblici possono essere espropriati unicamente per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d'intesa con gli enti interessati. In caso di mancata intesa decide la Regione, valutando gli interessi in conflitto tra gli enti interessati.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del d.p.r. 327/2001.

4. I procedimenti espropriativi e/o di asservimento, i relativi procedimenti propedeutici e le relative eventuali intese con la Regione Puglia, strumentali alla realizzazione, nel territorio regionale, di qualsivoglia opera attribuita alla competenza statale, nonché di quelle individuate dall'articolo 52 quinquies del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, sono formati nel rispetto dei principi generali e fondamentali dell'ordinamento giuridico, ivi compresi quelli desumibili dal medesimo d.p.r. 327/2001, nonché nel rispetto delle norme recate dalla presente legge, in quanto applicabili ai predetti procedimenti.


Art. 3
(Competenze in materia di espropriazioni)

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega e conferimento di cui ai commi successivi.

2. Costituiscono autorità espropriante la Regione, le Province, le Comunità montane, i Comuni e ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

3. Possono, altresì, esercitare le funzioni di autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti di cui al comma 2, ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento.

4. Nei casi previsti dall'articolo 6, comma 8, del d.p.r..327/2001 e successive modifiche, la potestà espropriativa eventualmente delegata ai concessionari o ai contraenti generali di opere pubbliche o di pubblica utilità è esercitata nelle forme e nei limiti espressamente stabiliti in apposito disciplinare, anche aggiuntivo all'atto di concessione o di affidamento. Il disciplinare dispone l'esplicita riserva, in capo al concedente o all'affidante, delle funzioni di indirizzo e di controllo delle potestà delegate, nonché della potestà sostitutiva nei modi dallo stesso fissati, nei casi di persistente inerzia o di gravi e reiterate violazioni delle disposizioni vigenti in materia espropriativa.

5. Nel caso di realizzazione di opere private si considera autorità espropriante l'ente pubblico che emette il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità

6. In attuazione delle disposizioni legislative in materia di organizzazione delle strutture regionali, recate dal titolo III dell'articolo 59 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), la Giunta regionale provvede all'istituzione dell'ufficio per le espropriazioni, presso il settore lavori pubblici, o di apposita struttura autonoma. Tale ufficio o struttura svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante, nonchè alle Regioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità, a eccezione di quelle attribuite alla competenza dell'organo di governo, per il cui esercizio propone alla Giunta regionale gli atti da adottare.

7. Gli altri enti di cui al comma 2 provvedono a istituire un ufficio o ad attribuire le funzioni a un ufficio già esistente per le espropriazioni. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.

8. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni, sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.

9. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, ovvero costituirsi in consorzio o in altra forma associativa prevista dalla normativa statale o regionale.

10. Gli enti di cui al comma 7, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o consorzi esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.

11. Per ciascun procedimento, il titolare dell'ufficio per le espropriazioni designa un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, designa un responsabile per gli adempimenti di propria competenza, comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.


Art. 4
(Attività di indirizzo
e coordinamento della Regione)

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento dell'esercizio delle funzioni espropriative al fine di una gestione omogenea e unitaria della materia.

2. La Regione in particolare:
a) favorisce e incentiva la costituzione di uffici intercomunali per la gestione delle funzioni in materia, verificandone l'economicità e l'efficacia in riferimento alla capacità di servizio all'utenza;
b) adotta direttive e atti di indirizzo, nonché svolge attività di consulenza, con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia;
c) emana il decreto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche e definisce un'attività di monitoraggio e di osservatorio sui provvedimenti emanati in ambito regionale;
d) definisce la natura e le modalità di pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale o nel sito informatico della Regione.


Art. 5
(Deleghe per opere di competenza regionale)

1. La Regione può delegare agli enti pubblici, previa intesa e relativa disciplina, le funzioni di autorità espropriante relativamente a opere pubbliche di propria competenza o ad opere private dichiarate di pubblica utilità dalla Regione stessa.

2. La potestà di delega agli enti pubblici, prevista dal comma 1, può esercitarsi :
a) nei confronti di un Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale;
b) nei confronti di un soggetto pubblico, quando le opere si realizzano nell'ambito territoriale di competenza dello stesso soggetto pubblico e vi sia un suo interesse alla loro realizzazione;
c) nei confronti delle singole Comunità montane, quando le opere si realizzano nell'ambito di più comuni ricadenti nel territorio comunitario;
d) nei confronti delle singole Province, quando le opere si realizzano nell'ambito di più comuni ricadenti nel territorio provinciale;
e) nei confronti della Provincia prevalentemente interessata, quando le opere si realizzano nel territorio di più province.

3. I provvedimenti adottati nell'esercizio della delega sono trasmessi alla Regione per l'aggiornamento degli elenchi relativi e per la pubblicazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).

4. Gli enti pubblici esercitano le funzioni delegate attraverso l'ufficio per le espropriazioni di cui all'articolo 3, comma 7.

5. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ai soggetti competenti, nell'esercizio delle funzioni delegate, la Regione assegna al soggetto un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per provvedere nel merito. Trascorso inutilmente il termine predetto, la Giunta regionale può provvedere alla revoca della delega in parola e ad assumere le determinazioni necessarie per il compimento delle procedure espropriative, anche a cura del competente ufficio o struttura regionale per le espropriazioni.


Art. 6
(Vincoli derivanti da piani urbanistici)

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera.

3. Se entro il termine di cui al comma 2 non è dichiarata la pubblica utilità, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la normativa regionale per le zone prive di destinazione urbanistica. In assenza di normativa regionale, si applica la vigente normativa statale disciplinante l'assenza di pianificazione urbanistica.
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con i procedimenti di cui al comma 1, tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard urbanistici, in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge regionale o statale.

5. La reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio scaduti per decorrenza del relativo termine di durata, disposta dal Consiglio comunale in sede di approvazione del progetto preliminare o definitivo dell'opera prevista dal piano urbanistico generale, non necessita di approvazione regionale.

6. Nel corso della durata del vincolo preordinato all'esproprio, il Consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico comunale, senza necessità di variante allo strumento stesso, purché sia garantito il dimensionamento minimo degli standard urbanistici previsto dalla legislazione regionale vigente.

7. Salvo quanto previsto ai comma precedenti, nulla è innovato in ordine alla normativa regionale sull'adozione e approvazione di strumenti urbanistici.


Art. 7
(Vincoli derivanti da atti diversi
dai piani urbanistici generali)

1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato, mediante conferenze di servizi, accordi di programma, intese ovvero altri atti, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione regionale vigente costituiscono variante al piano urbanistico comunale.


Art. 8
(Opere realizzabili senza apposizione
preventiva del vincolo)

1. All'interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati e di infrastrutturazione a rete e di urbanizzazione primaria che non pregiudicano l'attuazione della destinazione prevista o, in quanto rivolte all'adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone di rispetto delle medesime. In tali casi il provvedimento di approvazione del progetto costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e viene trasmesso al Comune interessato per le conseguenti annotazioni.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, l'approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale del comune territorialmente competente costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza la necessità di approvazione regionale.


Art. 9
(Partecipazione degli interessati)

1. Ai fini della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene sul quale s'intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, si rispettano le forme previste dalla legge regionale per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, ovvero quelle previste dall'articolo 11 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, se più agevoli per la tempestiva conclusione del procedimento stesso.


Art. 10
(Atti che comportano la dichiarazione
di pubblica utilità)

1. La dichiarazione di pubblica utilità s'intende disposta:
a) quando l'autorità competente approva il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;
b) quando l'approvazione di piani esecutivi o di settore comporti, ai sensi delle disposizioni statali e regionali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste;
c) quando la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero il rilascio di una concessione, di un'autorizzazione o di ogni atto avente effetti equivalenti comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private.


Art. 11
(Disposizioni sull'approvazione del progetto
preliminare per opere conformi allo strumento
urbanistico)

1. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche si possono applicare anche nei casi in cui s'intenda dichiarare la pubblica utilità con il provvedimento che approva il progetto preliminare. A tal fine gli atti del progetto preliminare, come previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, sono integrati da:
a) relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di espropriazione prima dell'approvazione del progetto definitivo;
b) piano particellare con l'individuazione dei beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;
c) determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili.

2. Il provvedimento di approvazione del progetto preliminare deve garantire la copertura finanziaria delle indennità dei beni da espropriare.


Art. 12
(Disposizioni sull'approvazione del progetto
preliminare e definitivo per
opere non conformi allo strumento urbanistico)

1. Le disposizioni previste dagli articoli 18 e 19 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche si possono applicare anche nei casi in cui s'intenda dichiarare la pubblica utilità con il provvedimento che approva il progetto preliminare. A tale fine gli atti del progetto preliminare, come previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, sono integrati da:
a) relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessaria la variante allo strumento urbanistico e avviare il procedimento di espropriazione prima dell'approvazione del progetto definitivo;
b) piano particellare con l'individuazione dei beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;
c) determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili.

2. Il provvedimento di approvazione del progetto preliminare deve garantire la copertura finanziaria delle indennità dei beni da espropriare.

3. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 19 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, l'approvazione del progetto preliminare o definitivo, deliberata dal competente Consiglio comunale previa valutazione delle eventuali osservazioni prodotte da terzi interessati, costituisce variante allo strumento urbanistico, senza necessità di approvazione regionale.

4. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici).


Art. 13
(Disposizioni sulla redazione del progetto)

1. Per le operazioni previste dall'articolo 15, comma 1, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, allorché il numero dei destinatari della comunicazione prevista dal successivo comma 2 sia superiore a 50, si applicano le forme di cui all'articolo 11, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica.


Art. 14
(Disposizioni sul procedimento
di emanazione del decreto di esproprio)

1. Ferma restando la disciplina procedurale recata dal capo IV del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata A/R, fatto salvo l'obbligo della notifica, al proprietario, del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.

2. Nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di irreperibilità o di assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilitata individuazione dell'effettivo proprietario, gli stessi adempimenti possono essere effettuati mediante avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'Albo pretorio del comune in cui risulta ubicato l'immobile e pubblicato sul sito informatico della Regione. Se il sito non è stato istituito, l'avviso è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche.

3. Le comunicazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all'Amministratore nominato dallo stesso condominio.

4. Il promotore dell'espropriazione è tenuto a rimborsare all'autorità espropriante le spese sostenute per l'istruzione della procedura relativa.

5. Per le opere di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, le competenze del Prefetto, previste dall'articolo 25, comma 4, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, sono esercitate direttamente dall'ente competente ad approvare il progetto.


Art. 15
(Espropriazione o occupazione anticipata,
con determinazione urgente
dell'indennità provvisoria)

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, definito tale anche in relazione alla particolare natura delle opere, l'autorità espropriante può disporre l'espropriazione o l'occupazione anticipata di immobili, contestualmente alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 o dall'articolo 22 bis del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche.

2. Il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può, altresì, essere emanato senza particolari indagini e formalità nei seguenti casi:
a) interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive);
b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento abitati e di regimazione delle acque pubbliche;
c) realizzazione di opere afferenti servizi a rete d'interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque, energia e lavori stradali.

3. Il pagamento dell'indennità di esproprio urgentemente determinata ai sensi dell'articolo 22 del d.p.r. n. 327/2001 e successive modifiche, ove condivisa, è subordinato anche all'acquisizione della dichiarazione d'inesistenza di diritti di terzi sul bene espropriato, attestata dal proprietario.


Art. 16
(Disposizioni sull'insediamento
e funzionamento del collegio tecnico)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, commi 2 e 3, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, in ordine alle modalità di designazione e nomina dei due tecnici facenti parte del collegio tecnico, l'autorità espropriante e il proprietario interessato possono, d'intesa tra loro, provvedere alla nomina del terzo tecnico, in luogo del presidente del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare. In caso di mancato accordo tra le parti, si applica la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

2. Per i tecnici nominati dall'autorità espropriante, nonché per il terzo tecnico eventualmente nominato d'intesa con il proprietario interessato, è obbligatoria l'abilitazione all'esercizio della professione.


Art. 17
(Commissioni provinciali espropri)

1. In applicazione della normativa prevista all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, è istituita, in ogni provincia, la Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio.

2. Le Commissioni, istituite con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sono composte:
a) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
b) dall'Ingegnere capo della competente Agenzia del territorio, o suo delegato;
c) dal Dirigente della struttura tecnica periferica regionale competente per territorio, o suo delegato;
d) dal Presidente dell' Istituto autonomo case popolari (IACP), o suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste.

3. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. La Giunta regionale:
a) individua le sedi e gli uffici di segreteria delle Commissioni;
b) determina i casi d'integrazione dei componenti, in relazione alle esigenze rappresentative, in seno alle Commissioni, di ulteriori categorie professionali, produttive e sociali presenti sul territorio;
c) determina i casi e le modalità per l'eventuale formazione di sottocommissioni;
d) definisce eventuali variazioni dell'ambito territoriale delle singole regioni agrarie.
Inoltre, con apposito regolamento:
a) definisce le modalità di convocazione e di funzionamento delle Commissioni;
b) regola ogni altro aspetto legato all'organizzazione interna delle stesse, ivi comprese le modalità di determinazione e di corresponsione delle spese di funzionamento e dei compensi spettanti ai relativi componenti.
c) definisce le modalità di introito, nelle casse regionali, degli oneri finanziari dovuti dai soggetti individuati dal comma 7, lettere b) e c).

5. Nell'ambito delle disposizioni recate dalla normativa statale e regionale in materia, le Commissioni:
a) determinano, entro il 31 gennaio di ogni anno e per singola regione agraria, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche;
b) esprimono pareri in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento, se richiesti dall'autorità espropriante nell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 3, del d.p.r. 327/2001;
c) determinano l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata e qualora il proprietario dell'immobile da espropriare non si avvalga del collegio tecnico di cui all'articolo 21 del d.p.r.. 327/2001;
d) determinano, in caso di mancato accordo tra le parti e su istanza di chi vi abbia interesse, l'indennità spettante al proprietario per l'occupazione temporanea di aree, dandogliene comunicazione nelle forme previste dall'articolo 50 del d.p.r. 327/2001;
e) determinano, in caso di mancato accordo tra le parti e su istanza di chi vi abbia interesse, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, nelle forme previste dall'articolo 48 del d.p.r. 327/2001.
6. Le Commissioni, per quanto non definito nei commi precedenti, assumono le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di funzionamento di organi collegiali, nonché in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 4.

7. Gli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento delle Commissioni sono a carico:
a) della Regione, per l'espletamento dell'attività di cui al comma 5, lettera a), limitatamente all'attività dei cinque esperti, di cui al comma 2, se esterni alla pubblica amministrazione;
b) delle autorità esproprianti, per l'espletamento delle attività di cui al comma 5, lettere b) e c);
c) degli istanti, per l'espletamento delle attività di cui al comma 5, lettere d) ed e).


Art. 18
(Disposizioni sulla determinazione
dell'indennità di aree edificabili)

1. Per la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli 19 e 20 relative all'edificabilità legale e di fatto, si applicano le norme recate dagli articoli 36, 37, 38 e 39 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche.


Art. 19
(Disposizioni sul riconoscimento
dell'edificabilità legale)

1. Il requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare è definito con riferimento ai criteri di cui all'articolo 32, comma 1, e all'articolo 37, commi 3, 4, 5 e 6, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche.

2. Sono da considerarsi, comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, secondo le definizioni di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), comprese anche le aree a standard a esse riferite.

3. La Regione può specificare ulteriori criteri per la definizione del requisito di edificabilità legale, in rapporto alla vigente normativa urbanistica.


Art. 20
(Disposizioni sul riconoscimento
dell'edificabilità di fatto)

1. Fatta salva la diversa definizione dei criteri e dei requisiti valutativi recata dal regolamento previsto dall'articolo 37, comma 5, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, un'area possiede i caratteri dell'edificabilità di fatto se, nell'ambito territoriale in cui insiste, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, le dotazioni infrastrutturali richieste dalla legge urbanistica regionale.

2. Il riconoscimento del requisito di edificabilità di fatto degli immobili da espropriare assume, in ogni caso, un carattere complementare al requisito dell'edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria e avrà rilevanza esclusivamente sulla misura del calcolo dell'indennità da riconoscere al proprietario.


Art. 21
(Permuta di terreni in esproprio
con diritti volumetrici)

1. I Comuni, all'interno di piani attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, esecutivi dello strumento urbanistico vigente, possono riservarsi una quota dei diritti volumetrici di edificazione, per la perequazione volumetrica territoriale con aree da espropriare individuate fuori dal perimetro del piano. Tali diritti volumetrici possono essere attribuiti, con accordo di cessione volontaria stipulato ai sensi dell'articolo 45 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, ai proprietari di terreni da espropriare per pubblica utilità, in luogo dell'indennità spettante per l'espropriazione.


Art. 22
(Disposizioni sulla determinazione
dell'indennità di aree non edificabili)

1. Nei casi di esproprio di area non edificabile, per la determinazione delle relative indennità si applicano le norme recate dall'articolo 40 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche.


Art. 23
(Disposizioni in materia di servitù)

1. In materia di calcolo dell'indennità per l'imposizione di servitù si applicano le norme recate dall'articolo 44 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche.

2. L'autorità espropriante, valutati gli interessi in conflitto, può applicare, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, regolante le utilizzazioni senza titolo di beni per scopi di interesse pubblico, disponendo l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano servizi di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque ed energia, con oneri a carico dei soggetti beneficiari.


Art. 24
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni procedimentali recate dal d.p.r. 327/2001 e successive modifiche non si applicano agli immobili da espropriare o da asservire per la realizzazione di progetti di opere per le quali, alla data di entrata in vigore del d.p.r. medesimo, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità e agli immobili da espropriare o da asservire in attuazione di piani urbanistici esecutivi, interessati da progetti di opere approvati prima della data richiamata. In tali casi continua ad applicarsi la normativa statale e regionale vigente alla predetta data.

2. Sono in ogni caso applicabili, anche per le opere di cui al comma 1, i criteri indennizzativi stabiliti nel d.p.r. 327/2001 e successive modifiche.

3. Per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti nazionali, da realizzare nel territorio regionale, per le quali alla data del 31 dicembre 2004 sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, i soggetti beneficiari dell'espropriazione o i soggetti proponenti le opere possono optare per la normativa recata dalla presente legge, ai fini dell'espletamento del procedimento espropriativo o dei singoli subprocedimenti espropriativi non ancora conclusi.


Art. 25
(Abrogazione di norme regionali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme legislative e regolamentari regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità contrastanti con le disposizioni normative dalla stessa recate.


Art. 26
(Disapplicazione di norme statali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'attuazione dei procedimenti espropriativi strumentali alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 2, comma 1, cessano di avere applicazione sul territorio regionale, se non richiamate dalla stessa legge ovvero se in contrasto con le norme da essa recate, tutte le disposizioni regolamentari e legislative contenute nel d.p.r. 327/2001 e successive modifiche dalle quali non si desumano principi generali e fondamentali dell'ordinamento giuridico.

Art. 27
(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale
30 novembre 2000, n. 20)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 5, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 20 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti), dopo le parole: "elettrificazione rurale" sono aggiunte le seguenti: "nonché opere elettriche puntiformi e di allacciamento di singole utenze".


Art. 28
(Modifiche e integrazioni all'articolo
32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1)

1. All'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Per gli impianti di acquedotto, comprese le opere di captazione, esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo del 12 dicembre 2002 stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il Servizio d'igiene, alimenti e nutrizione (SIAN) dell'Azienda unitaria sanitaria locale (AUSL) competente territorialmente, ai fini del rilascio del "giudizio di qualità e d'idoneità d'uso", accerta che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile e qualora accerti inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto le segnala al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più comuni, prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, entro il quale adeguare le zone alla normativa vigente. Nel caso in cui il SIAN accerti che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile e inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto non sanabili propone la chiusura della captazione al Sindaco territorialmente competente o al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più comuni. Il Sindaco e/o il Presidente della Giunta, sentita l'Autorità d'ambito in merito a eventuali pregiudizi agli standard di qualità dei servizi forniti all'utenza interessata, dispone la sostituzione della captazione prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo del 12 dicembre 2002 sopra citato; diversamente, in presenza di pregiudizi all'utenza, ne dispone la chiusura.".

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per gli impianti di acquedotto, comprese le opere di captazione, per le quali non si applica il comma precedente, il SIAN dell'AUSL competente territorialmente, ai fini del rilascio del "giudizio di qualità e d'idoneità d'uso", accerta che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile e la conformità della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto alla normativa vigente. Qualora accerti inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto le segnala al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più Comuni, prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, entro il quale adeguare le zone alla normativa vigente o provvedere a sostituire la captazione.".
c) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis Il SIAN ove accerti, nei casi previsti ai commi 1 bis e 2, la non ottemperanza del titolare della concessione della captazione a quanto prescritto inoltra richiesta di chiusura al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più Comuni.
2 ter A seguito dell'ordinanza di chiusura della captazione la Regione provvede a revocare la relativa concessione a derivare.
2 quater I provvedimenti di revoca delle concessioni a derivare emanati in difformità alla presente normativa s'intendono annullati.".


Art. 29
(Norme finanziarie)

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte come segue
a) l'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 4, valutabile nella presumibile somma di euro 40 mila, graverà in termini di competenza e cassa all'unità previsionale di base 8.4.4, capitolo di nuova istituzione "Spesa per attività di monitoraggio, osservatorio, aggiornamento elenchi, consulenza e promozione uffici intercomunali, in materia di espropriazione per pubblica utilità", con prelievo di pari importo dal capitolo 513020 "Spese per l'attivazione del catasto delle opere pubbliche, articolo 7 l.r. 13/2001" - unità previsionale di base 8.4.4;
b) l'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 17, valutabile in euro 75 mila, graverà in termini di competenza e cassa all'unità previsionale di base 2.2.1, capitolo di spesa 2020 "Spesa per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e il rimborso di spese ai componenti estranei all'Amministrazione regionale leggi regionali 29/1974, 27/1975, 15/1978 - art. 11, 68/1980, 45/1981, 7/1982, legge 203/1982 e l.r. 03/05 s.o".

3. Per gli anni successivi, agli oneri necessari si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.



TITOLO II

VARIAZIONI AL BILANCIO
DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005


Art. 30
(Erogazione contributo straordinario, a titolo di anticipazione, ai Consorzi di bonifica)

1. Per garantire la prosecuzione delle attività e il perseguimento delle finalità di pubblico interesse, la Regione provvede a erogare in favore dei Consorzi di bonifica pugliesi un contributo straordinario, quale anticipazione regionale nelle spese consortili, da ripartire in proporzione all'ammontare delle retribuzioni maturate e non corrisposte, alla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Consorzi e l'Unione regionale delle bonifiche. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale).

2. I Consorzi di bonifica, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli, provvedono alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni 500 mila. Al relativo onere si provvede mediante lo stanziamento di pari importo sul capitolo 112096 - unità previsionale di base 4.3.1 - del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2005 e corrispondente riduzione di euro 1 milione della dotazione del capitolo 112095 - unità previsionale di base 4.3.1 - e di euro 2 milioni 500 mila della dotazione del capitolo 1121028 - unità previsionale di base 3.2.1.


Art. 31
(Variazioni al bilancio di previsione 2005)

1. Alla legge regionale 29 dicembre 2004, n. 25 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007), sono apportate in termini di competenza e cassa le seguenti variazioni:

_________________________
U.P.B. CAPITOLO IN DIMINUZIONE IN AUMENTO
_________________________

_________________________
3.02.01 1110045 7.500.000,00
_________________________
3.02.01 1121028 3.500.000,00
_________________________
1.05.01 1720 11.000.000,00
_________________________
========= ==========
_________________________
Totali 11.000.000,00 11.000.000,00
_________________________
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 22 febbraio 2005

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