La cessione volontaria costituisce un contratto ad oggetto pubblico i cui elementi costitutivi indispensabili a differenziarla dal contratto di compravendita di diritto comune, sono. a) l’inserimento del negozio nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, nel cui contesto la cessione assolve alla peculiare funzione dell’acquisizione del bene da parte dell’espropriante, quale strumento alternativo all’ablazione d’autorità; b) la preesistenza di una dichiarazione di pubblica utilità efficace; c) il prezzo di trasferimento volontario correlato ai parametri di legge stabiliti, inderogabilmente, per la determinazione dell’indennità di espropriazione (n.d.r.: con l’entrata in vigore del T.U.E. fissati dall’art. 45). Ne consegue che, ove non siano riscontrabili tutti i requisiti sopra indicati – non potendosi escludere che la P. A. abbia perseguito una finalità di pubblico interesse tramite un contratto di compravendita – al negozio traslativo immobiliare non possono collegarsi gli effetti di cui all’art. 14 della legge n. 865 del 1971 (n.d.r.: con l’entrata in vigore del T.U.E. fissati dall’art. 25), ossia l’estinzione dei diritti reali o personali gravanti sul bene medesimo.
Vedi anche:
-
Hai subìto un esproprio? Ti serve aiuto?
L'angolo degli espropriati è il servizio di
orientamento ed aiuto per i proprietari di immobili oggetto di espropriazione.
-
Monitoraggio dell'attività giurisprudenziale
La sezione giurisprudenza ti informa
sulla giurisprudenza in materia, orientata secondo le singole fasi procedimentali.
-
Iscriviti ora!
Per avere accesso a tutti i servizi offerti, consulta le nostre modalità
di abbonamento e offerte speciali.
|
|