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Per la liquidazione dell’indennità di occupazione il valore dell’immobile si assume alla data del termine finale del periodo di durata dell’occupazione stessa

Ultimo aggiornamento: 30/03/2010

 

In tema di espropriazione, l’accertamento dell’indennità di occupazione legittima (N.d.R.: la sentenza, seppur riferita all’indennità di occupazione ex art. 20 legge n. 865/1971, afferma un principio applicabile anche alle occupazioni ex art. 22 bis e art. 49 del T.U.E.) va rapportata al periodo in cui essa è maturata con la conseguenza che il valore dell’immobile va determinato alla data conclusiva del periodo di occupazione stessa (N.d.R.: nelle occupazioni preordinate all’esproprio ex art. 22 bis del T.U.E. il valore di espropriazione dell’immobile, in rapporto al quale l’indennità annua è fissata nella misura di un dodicesimo dal successivo art. 50, deve determinarsi alla data di cessione volontaria o di emanazione del decreto di espropriazione, data conclusiva del periodo da indennizzare).

 

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