La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4657 del 26 febbraio 2010, ha ritenuto che le aree destinate a verde pubblico, per le quali è preclusa ai privati qualsiasi possibilità di edificazione (N.d.R.: limitazioni qualificabili come vincolo preordinato all’espropriazione), non possano essere qualificate come “aree edificabili” e quindi non sono soggette a ICI. Per la Cassazione, in particolare, la definizione di area edificabile richiede una valorizzazione, seppur minima, dell’iniziativa privata ancorché, nel breve e nel medio termine, sia praticamente impossibile procedere allo sfruttamento dell’area stessa ai fini costruttivi per esistenti vincoli e limitazioni di carattere comunale. Tale affermazione contrasta, a nostro parere, con i principi applicabili per la definizione del requisito di edificabilità di terreni soggetti ad esproprio. L’art. 32, primo comma, del T.U.E. afferma, esplicitamente, che la valutazione delle caratteristiche del terreno, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, deve essere effettuata “senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio”. E’ evidente, pertanto, il contrasto, tra il principio rilevabile dalla richiamata sentenza della Corte di Cassazione e il principio generale affermato dal T.U.E. Per un approfondimento delle problematiche richiamate si rinvia alla metodologia illustrata nello schema di definizione del requisito di edificabilà, disponibile per gli utenti del sito (Guida operativa n. 11 – modello I/1) La sentenza é pubblicata nella sezione Giurisprudenza, Edificabilità dei terreni e indennità. Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 4657 del 26 febbraio 2010
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