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Con la nuova sanatoria sugli espropri, introdotta con l’art. 42bis del T.U.E., l’amministrazione che utilizza il bene riacquista il potere di espropriare, ma deve disporre dell’indennizzo dovuto al proprietario. L’articolo richiamato, infatti, prevede che la proprietà si trasferisca al momento dell’emissione del provvedimento e che la somma dovuta al proprietario costituisca un indennizzo, non un risarcimento del danno; la norma stessa, in ogni modo, fa passare la proprietà all’amministrazione sotto la condizione sospensiva che il pagamento dell’indennizzo stesso sia erogato realmente entro 30 giorni. Con la nuova disposizione, pertanto, il pagamento ha un ruolo centrale, poiché condiziona il passaggio di proprietà. L’amministrazione, conseguentemente, prima di agire deve avere acquisito la disponibilità delle somme dovute a titolo di indennizzo, dovendole perentoriamente, erogare entro 30 giorni dalla data del provvedimento di acquisizione
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