Sentenza del Consiglio di Stato, 2 settembre 2011, n. 4970 Il Consiglio di Stato, con la sentenza richiamata ha affermato il principio generale in attuazione del quale, a seguito dell’annullamento del procedimento espropriativo, è obbligatoria la restituzione del bene al proprietario originale (principio che estende anche ad altri casi di occupazioni usurpative). Per evitare la restituzione, attenendosi alla giurisprudenza di tale organo, l’amministrazione può legittimamente apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie. A questi due strumenti va, altresì, aggiunto il possibile ricorso al procedimento espropriativo sanante, disciplinato dal nuovo art. 42bis del T.U.E., introdotto dall’art. 34, comma1, del DL 6 luglio 2011, convertito con legge n. 111/2011. Per un’approfondita valutazione delle problematiche di acquisizione di beni posseduti senza titolo, occorre tenere conto anche della nota giurisprudenza di Cassazione che, in contrasto con il Consiglio di Stato, ha elaborato la così detta “occupazione acquisitiva” o “accessione invertita”. Tutte le problematiche richiamate sono svolte nella nuova Guida operativa n. 10 "Procedimento per l'acquisizione di beni utilizzati, senza titolo, per scopi di interesse pubblico, di cui all'art 42bis del Testo Unico sulle espropriazioni” disponibile per gli utenti del sito, che, tenuta sempre presente la necessità di un’attenta e particolareggiata valutazione degli interessi in conflitto, prefigura i seguenti procedimenti: a) emettere un provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42bis del T.U.E.; b) ottenere il consenso del proprietario per la stipula di un contratto di vendita, previo un accordo transattivo per la liquidazione del danno; c) nel caso di beni occupati per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità, oggetto della così detta “occupazione acquisitiva” o “accessione invertita”, con prescrizione del diritto al risarcimento del danno (cinque anni per la Corte di Cassazione, venti per il Consiglio di Stato), avviare un’azione civile per ottenere una sentenza dichiarativa della proprietà; d) nel caso di beni occupati per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità, indennità convenuta con accordo di cessione volontaria o indennità accettata, senza emissione del provvedimento di acquisizione nei termini fissati, reiterazione della dichiarazione di pubblica utilità e avvio di un nuovo procedimento espropriativo.
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