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Il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione sancito dall’art. 9 della legge 729/1961 e dal successivo D.M. 1404/1968 non può essere inteso restrittivamente al solo scolpo di prevenire l’esistenza di ostacolo materiale suscettibile di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più amplia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario, per l’esecuzione di lavori, per l’impianto di cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni. Cosicché le distanze previste vanno osservate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (Cass. Civ. sent. n. 6118/1995) o che costituiscano mere sopraelevazioni (Cass. civ., sent. n. 193/1987) o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti (TAR Campania, Napoli, Sez.VIII, sent. 14/03/2011, n. 1461; altresì, ex multis, Cass. Civ., Sez. II, sent. 3/11/2010, n. 22522; Cons. di Stato, Sez. IV, sent. 14/04/2010, n. 2076).
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