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Approvata definitivamente la disposizione che consente di dichiarare la pubblica utilità nella fase di approvazione del progetto esecutivo, omettendo l’approvazione del progetto definitivo

Ultimo aggiornamento: 28/03/2012

 

L’art. 52 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge n. 27/2012, introduce un’importante modifica al Testo Unico sulle Espropriazione. Con la nuova disposizione i promotori dell’espropriazione possono:
- differire la dichiarazione di pubblica utilità dalla fase di approvazione del progetto definitivo (come previsto dalle attuali disposizioni) alla fase di approvazione del progetto esecutivo, qualora, in attuazione della disposizione stessa, decidessero di omettere il secondo livello di progettazione (come consente il comma 1, lettera a, del richiamato art. 52).  In tale caso il progetto esecutivo deve contenere tutti gli elementi e i requisiti previsti per il progetto definitivo, dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
- al progetto esecutivo, approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, si applicano tutte le disposizioni previste dal T.U.E. per il progetto definitivo. La pubblica utilità, pertanto, in caso di approvazione del progetto esecutivo (omettendo la predisposizione del progetto definitivo) può essere dichiarata come segue:
a) con il procedimento previsto dall’art. 16 del T.U.E. nel caso di progetti esecutivi conformi al piano urbanistico vigente;
b) con il procedimento previsto dagli artt. 18 e 19 del T.U.E. nel caso di progetti non conformi alle previsioni urbanistiche.

Allegato: Estratto del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (pubblicato sulla GU n. 19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n.18)

Art. 52 Semplificazione nella redazione e accelerazione dell’approvazione dei progetti
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 93, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “E’ consentita altresi’ l’omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purche’ il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)”;
b) all’articolo 97, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
“1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facolta’ di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilita’ di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, puo’ essere disposta anche quando l’autorita’ espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilita’”;
c) all’articolo 128, comma 6, dopo le parole: “inferiore a un milione di euro, previa approvazione” e’ inserita la seguente: “almeno”, e, dopo le parole: “superiore a un milione di euro, previa approvazione” sono inserite le seguenti: “almeno della”.
2. All’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: “Il progetto e’ redatto,” sono inserite le seguenti: “salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e”.

 

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