La Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha confermato l’orientamento costituzionale sul limite massimo dell’indennità di espropriazione Per la Corte Costituzionale il valore venale costituisce il limite massimo di indennizzo. Tale principio è stato affermato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 1022 del 1988, dove si specifica quanto segue: “D'altra parte, in un sistema, nel quale l'indennizzo é commisurato a valori medi e astratti, avulsi dalla consistenza e dall'attitudine concreta del bene, la maggiorazione per la cessione volontaria da parte del proprietario ha una sua peculiare funzione nel senso che la spinta della valutazione verso valori più vicini a quelli reali contribuisce ad accelerare l'acquisizione del bene espropriando. Riportato, per i terreni edificatori, l'indennizzo al valore venale o di scambio, siffatta giustificazione perde gran parte del suo contenuto. Né è ipotizzabile una maggiorazione che conduca l'indennizzo al di la del valore venale, nel caso di cessione volontaria, non soltanto perché lo impedisce l'art. 42, terzo comma, Cost., ma anche perché viene a mancare un interesse del proprietario, costituzionalmente rilevante. Il proprietario non può, infatti, pretendere dall'espropriante (normalmente, una pubblica amministrazione, che deve valutare adeguatamente anche gli aspetti economici e finanziari dell'operazione: Corte cost. 3 marzo 1988, n. 262 cit.) un prezzo maggiore del valore di scambio del bene in una vendita tra privati.” Tenuto pertanto presente tale principio, l’applicazione della maggiorazione del 10% del valore venale, prevista dal comma 2 dell’art. 37, richiede, a nostro parere, un’attuazione in coerenza del principio costituzionale richiamato e non può essere riconosciuta in termini generali anche se può costituire un meccanismo premiante ed un incentivo a scopo acceleratorio al fine di favorire la cessione volontaria o l’accettazione dell’indennità offerta, con risparmi di denaro pubblico derivanti dal mancato protrarsi del procedimento espropriativo (ricorso al collegio tecnico, con la possibilità di spese a carico dell’espropriante, ricorsi alla Corte di Appello). Sono queste le motivazioni che hanno portato la giurisprudenza, anche con la recente sentenza, ad affermare che l’indennità di esproprio, essendo destinata a tener luogo del bene espropriato, è unica (principio rilevabile dall’art 34 del T.U.E.) e non può superare in nessun caso il valore che esso presenta, in considerazione della sua concreta destinazione, il valore cioè che il proprietario ne ritrarrebbe se decidesse di porlo sul mercato. Tale orientamento rileva anche sull’inapplicabilità delle maggiorazioni previste dall’art. 45 del T.U.E. per i terreni effettivamente agricoli (50% al proprietario o il triplo al proprietario coltivatore diretto) poiché le stesse sono applicabili solo al VAM, non al valore agricolo effettivo dovuto dopo l’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 40 dello stesso T.U.E. di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011 (per approfondimenti vedasi la guida operativa n. 9: Guida per il riconoscimento e il pagamento delle indennità aggiuntive di coltivazione agricola a proprietari coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e fittavolo, mezzadri, coloni o compartecipanti ).
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