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Espropriazione: il danno all’attività economica è riconoscibile solo per le aziende agricole

Ultimo aggiornamento: 16/12/2012

 

La Corte di Cassazione Sez. I , Civ, con sentenza n. 5147 del 03/03/2011, ha confermato il principio che il riconoscimento del danno per l'espropriazione parziale di un'area agricola (comma 1, art. 40 del T.U.E.) non si estende al diritto dell'imprenditore sui beni utilizzati per l'esercizio dell'impresa, né all'azienda organizzata; la relativa indennità non può quindi superare, in nessun caso, il valore determinabile con l'applicazione del criterio legale.

Nel merito la corte afferma quanto segue:
«Nell'ipotesi di espropriazione parziale, qualora risulti impedito l'ulteriore svolgimento di un'impresa che utilizzava l'immobile espropriato per l'esercizio della propria attività, la determinazione dell'indennità deve essere effettuata secondo il criterio dettato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40 ("... differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione e il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di essa dopo l'occupazione"), senza che abbia rilievo il reale pregiudizio rappresentato dall'impossibilità di proseguire la precedente attività imprenditoriale. L'espropriazione di un'area agricola non si estende, infatti, al diritto dell'imprenditore sui beni utilizzati per l'esercizio dell'impresa, né all'azienda organizzata; e la relativa indennità non può quindi superare, in nessun caso, il valore determinabile con l'applicazione del criterio legale (Cass., sez. 1, 6 aprile 2009 n. 8229; Cass., sez. 1, 31 gennaio 2008, n. 2424).Infine, in caso d'espropriazione parziale, la diminuzione di valore subito dalla porzione relitta del fondo è indennizzabile solo quando sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione e il danno. Non anche, allorché il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà: come ad esempio, per perdite di visuali, maggiore rumorosità, inquinamento atmosferico o acustico che non superino la normale tollerabilità (Cass., sez. 1, 8 febbraio 2006, n.
2810).»

 

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