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Il deprezzamento di parti residue di un bene espropriato deve sempre essere ricompreso nell'indennità di espropriazione.

Ultimo aggiornamento: 05/12/2013

 

La CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, con sentenza 25 giugno 2012, n.10502in merito alla problematica in oggetto, puntualizza che “va esclusa la risarcibilità del danno alle particelle rese inagibili o inutilizzabili a seguito dell'opera pubblica, poiché trattasi di voce ricompresa nell'indennità di espropriazione, che per definizione riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo”. Più nel dettaglio le Sezioni Unite osservano che “qualora il giudice accerti, anche d’ufficio, che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed oggettivo (tale, cioè, da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale), e che il distacco di parte di esso influisca oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogni valutazione soggettiva) in modo negativo sulla parte residua - e tale indagine resta nell’ambito della determinazione dell’indennità, venendo in considerazione il pregiudizio di quella porzione residua non a fini risarcitori, ma come parametro indennitario, e dunque non soggetto a particolare onere di allegazione - deve, per l'effetto, riconoscere al proprietario il diritto ad un'unica indennità, consistente nella differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'occupazione ed il giusto prezzo (potenziale) della parte residua dopo l'occupazione dell'espropriante”. Ciò in quanto nella valutazione del danno da espropriazione parziale ex art. 40 L. 25 giugno 1865, n. 2359, si prescinde dal dato catastale della particella, dovendo avere riguardo “al concetto di proprietà e al nesso funzionale tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato tanto più ove si tratti di suoli a destinazione agricola, in cui rileva l'unitarietà costituita dalla destinazione a servizio dell'azienda agricola”.

Il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, pertanto, è da considerare voce ricompresa nell'indennità di espropriazione, che per definizione riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni.

 

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