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Il nuovo saggio di interessi legali, dovuto a decorrere dal 1 gennaio 2014, è passato, dopo due anni dall’ultima modifica, dal 2,5 % all’1%.Tale modifica ha riflessi applicativi a tutte le previsioni del T.U.E. che richiamano gli “interessi legali”.Le disposizioni interessate, in particolare, sono le seguenti:- art. 20, comma 6, relativo alla determinazione provvisoria dell’indennità. La norma dispone che il proprietario, che accetta l’indennità offerta , ha diritto agli interessi pari alla misura del tasso legale sull’indennità dovuta sino al momento del pagamento dell’eventuale acconto o del saldo. - art. 20, comma 8, relativo alla determinazione provvisoria dell’indennità. La norma dispone che l’intera indennità, ovvero il saldo di quella già pagata a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine di sessanta giorni dall’accertamento della libertà e proprietà del bene, decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.- art. 22, comma 3, relativo alla determinazione urgente dell’indennità. La norma dispone che il proprietario, che accetta l’indennità offerta , ha diritto agli interessi pari alla misura del tasso legale sull’indennità dovuta sino al momento del pagamento dell’eventuale acconto o del saldo.- art. 39, comma 2, relativo alla reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio. La norma dispone che l’autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l’indennità entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali.- gli interessi legali sono dovuti, con decorrenza dalla data del decreto di espropriazione, per il pagamento di indennità divenute definitive per mancata impugnazione della stima del collegio tecnico ex art. 21 del T.U.E. o della Commissione Provinciale Espropri. Tali interessi, altresì, sono dovuti sull’indennità divenuta definitiva in sede giudiziaria, sempre con decorrenza dalla data del decreto di espropriazione.
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