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La mancata comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, rende illegittima e non sanabile la dichiarazione della pubblica utilità

Ultimo aggiornamento: 20/11/2014

 

Il CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, con sentenza 11 novembre 2014 n. 5525 ha confermato il principio, generale e inderogabile, che al privato proprietario di un’area destinata all’espropriazione deve essere sempre garantita, mediante la formale comunicazione dell’ avviso di avvio del procedimento, la possibilità di interloquire con l’amministrazione procedente sulla sua localizzazione e, quindi, sull’apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi, dell’approvazione del progetto definitivo.

 

Tale prescrizione, è espressamente prevista dall’art. 11 del T.U.E. che in attuazione della quale al proprietario, del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, va inviato, nei seguenti casi, l’avviso dell’avvio del procedimento:

 

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;

 

b) nei casi previsti dall’articolo 10, comma 1 (conferenza di servizio, accordo di programma, ecc), almeno venti giorni prima dell’emanazione dell’atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento;

 

c) nei casi di approvazione di un progetto definitivo, in variante al piano vigente come previsto dall’art. 18 del T.U.E., almeno trenta giorni prima dell’approvazione del progetto ai sensi del precedente art. 16.

 

L’avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L’avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

 

Il “rimedio” di cui all’art. 21 octies della legge generale del procedimento amministrativo n. 241/1990 è impraticabile alla fattispecie relativa all’omesso inoltro dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Su tale possibilità è stata da tempo raggiunta una concordanza di opinioni secondo cui non risulta utile, per l’Amministrazione, al fine di sanare il vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento, invocare l’applicazione dell’articolo 21 octies della legge 241/1990, secondo cui i provvedimenti non avrebbero potuto avere altro contenuto.

 

La giurisprudenza di merito, infatti, dopo avere affermato il principio generale per cui anche in materia di espropriazione per pubblica utilità trova applicazione il principio sancito dall’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990, per cui non è annullabile il provvedimento in presenza di vizi formali o procedurali che non abbiano inciso sulla sostanza dell’atto, ne perimetra l’applicazione in senso sostanzialmente escludente rispetto alla fattispecie per cui è causa pervenendo alla significativa affermazione secondo cui “ciò vuol dire che le censure avverso un provvedimento ablatorio debbono attenere (anche) alla sostanza del provvedimento e non solo alla forma, salvo ovviamente il caso in cui il vizio di forma – ad esempio, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento – non abbia privato radicalmente l’interessato della possibilità di far valere le proprie ragioni in sede procedimentale” (T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sent., 21-10-2010, n. 3367).

 

 

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