Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza 18 novembre 2014 n. 5665, conferma la possibilità degli enti, nel caso di beni occupati e detenuti senza titolo per oltre venti anni, di acquisire gli stessi tramite un procedimento giudiziario per usucapione. In merito a tale principio il C.d. S. afferma quanto segue:
“La Cassazione Civile, se pure ha definito l’occupazione in assenza di un titolo valido come un illecito permanente, nondimeno ha rilevate che esso è suscettibile di cessare per effetto rispettivamente di un accordo transattivo; ovvero di un provvedimento ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, o infine a seguito dell’accertamento dell’usucapione del bene da parte dell’occupante che lo ha trasformato (cfr. Cassazione Civile Sez. I, ord. 15-05-2013, n. 11684) .
Nel caso in cui la Pubblica amministrazione occupi, in via d’urgenza e in vista dell’espropriazione, un fondo senza far poi luogo all’adozione del provvedimento di esproprio nei termini previsti dall’art. 22 bis comma 6 T.U. 8 giugno 2001 n. 327, la detenzione del fondo — per un primo periodo — sarà legittima. Conseguentemente tale rapporto di fatto con la cosa non è utile per far maturare l’usucapione acquisitiva, mentre una volta scaduto il termine di occupazione legittima, la mancata restituzione del fondo legittimamente occupato (ma non altrettanto legittimamente espropriato in assenza di decreto di esproprio) e la contemporanea utilizzazione delle opere pubbliche realizzate sul fondo possono qualificarsi come atti di opposizione nei confronti del proprietario-possessore, compiuti dalla P.A., ai sensi dell’art. 1141 comma 2 Cod. civ., come tali idonei a trasformare l’originaria detenzione in possesso. Pertanto, verificandosi il mutamento della detenzione in possesso, inizia a decorrere il termine utile per realizzare l’acquisto per usucapione prevista dall’art. 1158 Cod. civ. (così: C.G.A. Reg. Sicilia Sez. giurisdizionale 14 gennaio 2013 n. 9).”
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