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Il TAR Puglia – Bari, Sez. III, con sentenza 10 aprile 2015 n. 586, ha annullato, in quanto viziato da incompetenza, un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del T.U.E., adottato a mezzo di decreto dirigenziale del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. del Comune, piuttosto che con deliberazione del Consiglio comunale. Infatti, la competenza all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante è riservata al Consiglio comunale. In particolare, nella sentenza richiamata, il TAR afferma: “…. La competenza all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante è riservata, per giurisprudenza costante, al Consiglio comunale perché riconducibile al novero dei provvedimenti di acquisizione di cui alla lett. l) dell’art. 42, comma 2, d. lg. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone doversi adottare con delibera consiliare gli: “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari”, così ricomprendendo anche l’ipotesi di acquisto di immobili disciplinata dall’art. 42 bis del d.P.R. 327/01 (C.d.S., sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7472, e sez. III, 31 agosto 2010, n. 775)”, TAR Puglia, sez. 3, sent. 18/6/14 n. 750. ….”
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