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Piano per gli Insediamenti Produttivi: il vincolo per gli espropri è sempre decennale.

Ultimo aggiornamento: 13/05/2015

 

Il Consiglio di Stato, con sentenza, sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1125 ha confermato il termine decennale del vincolo preordinato all’esproprio nel casi di approvazione di piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi (il P.I.P.) anche quando l’Amministrazione, in sede di approvazione di un progetto  attuativo del piano stesso, ha fissato il termine quinquennale per il compimento dei lavori.

 

Nello specifico il C.d.S. ha stabilito quanto segue:

“ … 4.1. Il Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi (il P.I.P.) costituisce uno strumento facoltativo di pianificazione territoriale, introdotto dall’art. 27 della c.d legge sulla casa n. 875 del 1971, al fine di consentire ai Comuni di acquisire aree per insediamenti di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico nell’ambito delle zone all’uopo destinate dallo strumento urbanistico generale.

 

14.2. Quanto alla natura giuridica, il P.I.P. – pur essendo, sotto il profilo urbanistico, equivalente al piano particolareggiato, poiché entrambi gli strumenti attuano e specificano le prescrizioni del P.R.G. – si connota come un piano speciale di zona, avendo la duplice funzione, da un lato, di garantire un ordinato sviluppo urbanistico dell’ambito nel quale dovranno sorgere nuovi insediamenti produttivi e, dall’altro, di stimolare l’espansione produttiva nel territorio comunale attraverso la cessione, alle imprese interessate, dei terreni espropriati.

 

14.3. Ne consegue – come da tempo acquisito nella giurisprudenza della Sezione – che il P.I.P. vada iscritto nella categoria dei piani urbanistici funzionali di rilievo locale, aventi la finalità di rilanciare l’attività produttiva e di creare nuove opportunità di lavoro, offrendo alle imprese le aree occorrenti per i loro impianti, ad un prezzo politico, contribuendo a prevenire tensioni sociali connesse alla dismissione produttiva attraverso il rilancio di attività imprenditoriali aventi adeguato impatto occupazionale. (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 22.5.2000, n. 2939; Cons. St., sez. IV, 10.4.2006, n. 1986).

 

14.4. Per quanto rileva nella presente controversia, più in particolare, la delibera di approvazione del P.I.P. equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e trasformazioni urbanistiche (rete stradale, spazi e impianti di pubblico interesse, lotti) previste dallo strumento e consente al Comune di disporre la successiva espropriazione delle aree interessate.

 

14.5. La Sezione ha già avuto modo di chiarire, peraltro, che la fissazione dei termini di cui all’art. 13 della l 25 giugno 1865, n. 2359 non è necessaria, quando l’ambito temporale per l’effettuazione dei lavori e delle espropriazioni risulti già determinato con assoluta certezza, come avviene per i piani per gli insediamenti produttivi, la cui durata è stabilita dalla legge speciale – art. 27, comma terzo, della l. 865/1971 – in dieci anni (v., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 27.10.2003, n. 6631).

 

14.6. L’indicazione dei predetti termini che, com’è noto, svolge una funzione garantistica, costituendo riprova dell’attualità dell’interesse pubblico da soddisfare e della serietà ed effettività del relativo progetto, evitando di esporre sine die il diritto di proprietà al potere espropriativo della pubblica amministrazione, non trova alcuna giustificazione logico-giuridica nel caso del piano per gli insediamenti produttivi, la cui approvazione ha ex lege effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste e ne fissa inderogabilmente la durata in dieci anni (che costituisce anche il termine entro cui le previsioni del piano stesso devono essere attuate: v., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939).

14.7. L’efficacia decennale della dichiarazione di pubblica utilità insita nell’approvazione del piano resta tale anche quando l’Amministrazione, come nel caso di specie, abbia approvato uno specifico progetto definitivo, avente ad oggetto singoli interventi e di carattere “lenticolare”, ed abbia fissato un termine inferiore (cinque anni) per il compimento dei lavori, poiché il termine decennale per la validità ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità è un effetto inderogabile discendente direttamente ex lege dalla natura stessa del piano.

4.8. L’Amministrazione, fissando il termine quinquennale per il compimento dei lavori, ha solo inteso imprimere, peraltro in modo contraddittorio rispetto alla natura ed alla funzione del piano, una più sollecita conclusione all’andamento degli stessi, ma non certo restringere l’efficacia temporale del vincolo espropriativo, poiché nella parte dispositiva della medesima delibera si legge, expressis verbis, che “ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere di infrastruttura di cui al precedente capo 1” si dà atto che “il vincolo preordinato all’esproprio nasce all’approvazione del Piano di Insediamenti Produttivi, definitivamente approvato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 25.02.02”.

14.9. E non avrebbe potuto essere altrimenti, giacché il riconoscere una diversa efficacia temporale ai diversi interventi attuativi del piano avrebbe potuto compromettere, come dimostra la presente vicenda contenziosa, l’attuazione del piano stesso nella sua interezza. …”

 

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