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I proprietari possono reagire all’inerzia della pubblica amministrazione in caso di mancato avvio del procedimento di sanatoria di beni occupati senza titolo

Ultimo aggiornamento: 04/06/2015

 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 71/2015 del 11/03/2015, nel respingere i rilievi di incostituzionalità promossi sull’art. 42bis del T.U.E., afferma anche un importante principio sull’obbligo delle pubbliche amministrazione di sanare i casi di occupazioni senza titolo. Nello specifico l’Alta Corte, nella sentenza richiamata, afferma:

“…6.6.3.– Sollecitano i giudici rimettenti un ulteriore vaglio di conformità al principio di eguaglianza, in quanto nel sistema delineato dalla norma censurata il bene privato detenuto sine titulo sarebbe sottoposto in perpetuo al sacrificio dell’espropriazione, mentre nel procedimento ordinario di espropriazione l’esposizione al pericolo dell’emanazione del provvedimento acquisitivo è temporalmente limitata all’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
La norma impugnata, in effetti, non prevede alcun termine per l’esercizio del potere riconosciuto alla pubblica amministrazione. Ma i rimettenti non hanno preso in considerazione le molteplici soluzioni, elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, per reagire all’inerzia della pubblica amministrazione autrice dell’illecito: a seconda degli orientamenti, infatti, talvolta è stato posto a carico del proprietario l’onere di esperire il procedimento di messa in mora, per poi impugnare l’eventuale silenzio-rifiuto dell’amministrazione; in altri casi, è stato riconosciuto al giudice amministrativo anche il potere di assegnare all’amministrazione un termine per scegliere tra l’adozione del provvedimento di cui all’art. 42-bis e la restituzione dell’immobile.
È dunque possibile scegliere – tra le molteplici elaborate – un’interpretazione idonea ad evitare il pregiudizio consistente nell’asserita esposizione in perpetuo al potere di acquisizione, senza in alcun modo forzare la lettera della disposizione (per tutte, tra le più recenti, sentenza n. 235 del 2014).” 

 

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