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Il CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV , con sentenza 28 gennaio 2016 n. 329 ha confermato per il risarcimento del danno nei casi di occupazione di beni senza titolo, l’applicazione del criterio forfettario del 5% annuo. Nello specifico il C.d.S. afferma quanto segue:“…. Oltre a quanto statuito al punto che precede, l’Amministrazione va poi condannata, in accoglimentodell’ulteriore domanda di parte attrice, al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento della proprietà per tutto il periodo di occupazione sine titulo, corrispondente al tempo intercorso dal 24 giugno 1984 (data di scadenza dell’originaria dichiarazione di pubblica utilità) fino alla data di cessazione dell’illecito.Quanto ai criteri di quantificazione del risarcimento, tenuto conto della mancanza di specifica prova da parte degli istanti, e tenendo conto ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm. del lungo tempo decorso prima dell’iniziativa assunta dagli eredi degli originari espropriati, appare equo individuare – ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. – quale criterio di calcolo, in applicazione analogica di quello dettato dal precitato art. 42-bis, il 5% del valore venale dei suoli de quibus individuato per ciascun anno di occupazione…”
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