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Il CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, con sentenza 13 aprile 2016 n. 1466 pur ribadendo che l’avvenuta esecuzione dell’opera pubblica non può determinare l’acquisizione della proprietà del bene occupato da parte della P.A., afferma che un eventuale giudicato che abbia dichiarato l’avvenuta acquisizione dell’area in capo alla P.A. per effetto dell’opera pubblica non può essere più disatteso. Il particolare il C.d.S. afferma:“…a)per costante giurisprudenza nazionale e comunitaria (Cassazione civile, sez. trib., 29/07/2015, n. 16032) “il diritto comunitario, così come costantemente interpretato anche dalla Corte di Giustizia (sentenze del 3 settembre 2009 in C-2/08 e del 16 marzo 2006 in C-234/04), non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione tardivo nonostante la proposizione di un motivo avente ad oggetto la compatibilità della decisione impugnata con la disciplina comunitaria, salva l'ipotesi assolutamente eccezionale di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario;b)nel caso di specie sulla questione concernente l’avvenuta acquisizione da parte della mano pubblica dell’area di pertinenza dell’appellante si è certamente formato il giudicato, in quanto:I) ciò è stato espressamente dichiarato nella sentenza di primo grado resa dal giudice civile;II)la sentenza della Corte di Appello, non soltanto non ha smentito tale accertamento, ma, semmai, lo confermato, dandolo per presupposto, laddove, nel dichiarare prescritto il petitum risarcitorio per equivalente, ha all’evidenza ritenuto non ipotizzabile l’accoglimento della domanda reipersecutoria volta alla restituzione del fondo, in quanto già trasformato;III) la medesima sentenza della Corte di Appello, anzi, ha addirittura fissato una diversa –ed anteriore- data di verificazione del fenomeno acquisitivo a titolo originario, ovviamente nel presupposto che a quel momento di fosse perfezionato l’acquisto dell’area alla mano pubblica;IV)l’odierna parte appellante non ha mai impugnato la sentenza della Corte di Appello:…”
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