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La Corte Costituzionale riconosce la legittimità della determinazione dell’indennità per i suoli agricoli con riferimento al VAM, purché adeguato in rapporto alle loro caratteristiche effettive

Ultimo aggiornamento: 29/04/2016

 

La CORTE COSTITUZIONALE, con sentenza 22 aprile 2016 n. 90, riconosce, in sostanza, la metodologia di determinazione dell’indennità per i suoli agricoli consigliata da ConsulenzaEspropri.it ai suoi utenti, che consente di assumere, come riferimento per la determinazione del valore di mercato, il VAM purché modificato in rapporto ad un coefficiente di adeguamento determinato in funzione degli elementi che possono differenziare il terreno da stimare dalle caratteristiche medie dei terreni della zona, ai quali è riferito il valore agricolo medio di mercato determinato dalle competenti commissioni provinciali ai sensi del comma 4 dell’art. 41 del T.U.E.Per l’Alta Corte, infatti, l’indennizzo assicurato all’espropriato dall’art. 42, terzo comma, Cost., se non deve costituire un’integrale riparazione per la perdita subita, in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l’interesse generale che l’espropriazione mira a realizzare, non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro, sulla base del valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso. Non è stata ritenuta fondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – dell’art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale), come sostituito dall’art. 38, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), il quale prevede « ]’indennità d’espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla Commissione di cui all’articolo 11, all’area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5» (cioè del decreto che determina l’indennità di esproprio).Nello specifico la C.C. afferma: “…La norma contestata dalla Corte d’appello di Trento prevede, invece, un’indennità che «consiste nel giusto prezzo» da individuare «entro i valori minimi e massimi» stabiliti dalla commissione provinciale estimatrice. L’espressione «giusto prezzo» trova i propri precedenti nel «giusto prezzo» previsto all’art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) e nella «giusta indennità» di cui all’art. 834 del codice civile, ed evoca l’idea di un corrispettivo commisurato al valore effettivo del bene espropriato; dunque, essa conferisce all’organo competente alla determinazione dell’indennità un margine di apprezzamento, che va esercitato avendo come riferimento le caratteristiche effettive del bene espropriando. Lo stesso criterio del «giusto prezzo», già presente nell’art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (Legge di riforma dell’edilizia abitativa), del resto, fu attuato in sede amministrativa con la deliberazione della Giunta provinciale 12 agosto 1975, n. 4074, che indicava valori assai articolati a seconda delle distinte qualità dei terreni, al fine di arrivare alla determinazione del «prezzo agricolo di mercato».Anche al di là del significato intrinseco dell’espressione «giusto prezzo» – e della stessa necessità di una sua interpretazione conforme ai principi sanciti da questa Corte e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenze di questa Corte n. 181 del 2011 e n. 355 del 1985 e della Corte di cassazione, sezione prima civile, 6 settembre 2004, n. 17958, e 1° luglio 2004, n. 12033), sui quali si tornerà in seguito – il riferimento alle caratteristiche effettive del bene nella quantificazione dell’indennità si desume con chiarezza dall’analisi sistematica della legge provinciale n. 10 del 1991, e segnatamente dai suoi artt. 7-bis e 11. L’art. 7-bis (nel testo vigente a seguito della legge provinciale n. 4 del 2008, applicabile nel giudizio a quo) prevede che, «salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5 ».Il comma 4 dell’art. 11 della legge provinciale n. 10 del 1991, a sua volta, stabilisce che « la commissione provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvede per l’anno successivo alla ripartizione del territorio provinciale in zone agricole omogenee, ed alla determinazione dei valori agricoli minimi e massimi per ciascuna coltura in relazione alle singole zone agrarie, seguendo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con proprio regolamento» (che, al momento, non è stato adottato).Così come, dunque, in base al citato art. 7-bis la considerazione delle caratteristiche effettive dello specifico terreno da espropriare si impone all’organo competente a determinare l’indennità, allo stesso modo le possibili diverse caratteristiche delle aree devono essere considerate dalla commissione provinciale estimatrice prevista al citato art. 11, nel momento in cui individua i «valori agricoli minimi e massimi» entro i quali l’indennità stessa dovrà essere determinata. Infatti, poiché i valori agricoli variano tra un minimo e un massimo per aree situate nella stessa zona e oggetto della stessa coltura, ciò significa che la commissione dovrà dare rilievo a elementi diversi dal tipo di coltura, cioè alle altre caratteristiche del terreno. Essendo poi, l’organo amministrativo competente, tenuto a determinare l’indennità sulla base dei valori fissati dalla commissione, il modo in cui tali valori sono strutturati (quale risulta sulla base del citato art. 11, comma 4) concorre a dimostrare la differenza tra il criterio utilizzato dalla disposizione oggetto del presente giudizio rispetto a quello contenuto nelle disposizioni richiamate dal giudice a quo e censurate dalle sentenze n. 181 del 2011 e n. 187 del 2014, e segnatamente il fatto che la prima, a differenza delle seconde, impone di tenere conto delle concrete e differenziate caratteristiche dello specifico bene espropriando….”La sentenza in oggetto è pubblicata integralmente nell’apposita sezione del sito (Giurisprudenza - Edificabilità dei terreni e indennità ).

 

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