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Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 23 settembre 2004 n. 6245, conferma il principio che l'accordo amichevole sull'ammontare dell´indennità di esproprio non comporta la cessione volontaria del bene, pertanto è sempre necessario il completamento del procedimento al fine del passaggio della proprietà del bene dall´espropriato all´espropriante. Tali ragioni impongono quindi di ritenere che il detto accordo non abbia valenza sostitutiva degli atti conclusivi, ma viene invece a caducarsi ed a perdere efficacia, qualora il procedimento non si concluda, nel termine di efficacia della dichiarazione della pubblica utilità, con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio. I stessi principi sono rilevabili dalla la giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo Cassazione civile, sez. I, 18 ottobre 2001, n. 12704) che evidenzia come dall´accordo amichevole sull´ammontare dell´indennità di espropriazione non deriva una cessione volontaria del bene che renda non più necessario il completamento della procedura espropriativa. Al contrario, va sottolineato come il procedimento espropriativo deve concretamente proseguire sino al suo completamento proprio al fine di dare vita all´effetto traslativo della proprietà. Pertanto, se il procedimento non si conclude con l´espropriazione, viene meno l´efficacia dell´accordo amichevole sull´ammontare dell´indennità, non potendovi essere un´indennità di espropriazione se non c´è espropriazione.
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