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La Corte di Cassazione, a sezioni unite civili, con sentenza 19 luglio 2016 n. 14793 ha definito la giurisdizione e la competenza del giudice amministrativo e del giudice ordinario nella cause risarcitorie del privati in casi di occupazioni illegittime della pubblica amministrazione.In particolare la Corte afferma:“…Fermo restando il merito della vicenda e prendendo a riferimento esclusivamente la questione digiurisdizione sollevata con i due motivi in esame, deve richiamarsi la giurisprudenza di questeSezioni unite, la quale all'esito delle sentenze della Corte costituzionale 6.07.04 n. 204 e 11.05.06 n. 191, ha precisato che: a) rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, istituita dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 (nel testo introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205,art. 7), le occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione ed attuate in presenza di un concreto esercizio del potere, come tale riconoscibile in base al procedimento ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che regolano il procedimento in questione; b) rientrano, invece, in via residuale nella giurisdizione ordinaria i "comportamenti" posti in essere dall'Amministrazione in carenza di potere, ovvero di mero fatto (v. per tutte S.u. 16.12.13 n. 27994 e la giurisprudenza ivi citata).Tale assetto della giurisdizione, rilevante nell'odierna controversia, è altresì desumibile del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 7 e art. 133, lett. g), (codice del processo amministrativo)….”
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