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Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 8 settembre 2016 n. 3825, ha dichiarato irricevibile un ricorso giurisdizionale avverso gli atti di un procedura di espropriazione per p.u. proposto a distanza di sei danni dalla trasformazione del suolo privato.Nello specifico il C.di S. afferma:“… Relativamente al termine decadenziale per l’impugnativa giurisdizionale occorre fare riferimento, quanto al dato normativo, all’art. 21 l. TAR (ratione temporis applicabile, oggi art. 41 del codice del processo amministrativo), secondo cui il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza alla P.A. che ha emesso l’atto impugnato entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza. Sicché il termine per l’impugnazione di un atto amministrativo per il quale non vi è stata la notificazione o comunicazione, come nel caso all’esame, decorre dalla piena conoscenza dello stesso da parte dell’interessato. Con riferimento alla fattispecie all’esame occorre procedere ad individuare il momento a partire del quale si è avuto “piena conoscenza” dell’atto lesivo ai fini del computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale onde dedurne la tardività o meno del gravame proposto. Costituiscono principi acquisiti nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato quelli secondo cui: a) la “piena conoscenza” coincide con la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidenti la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso; b) la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento unitamente alla sua lesività integra la sussistenza di una condizione dell’azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto, determinandosi in tal modo la piena conoscenza indicata dalla norma (cfr. Cons. Stato Sez. IV 28/5/2012 n. 3159; 29/10/ 2015 n. 4945; 13/4/2016 n. 1459); c) la prova della tardività del ricorso può essere data, da chi la eccepisce, anche mediante presunzioni semplici, specie ove sia trascorso un notevole lasso di tempo (come nel caso di specie), e il contenuto del provvedimento impugnato è rappresentato dall’apprensione del bene e dall’esecuzione di lavori (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 21/3/2016, n. 1135, resa in fattispecie simile). Tornando al caso qui in discussione, è pacifico che la trasformazione del suolo dei ricorrenti è avvenuta per effetto della costruzione del progettato plesso scolastico nell’anno 2000, mentre il ricorso è stato notificato nell’anno 2006, sicché, in base al su illustrato dato fattuale appare evidente che l’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica cui era finalizzata la procedura ablatoria ha consentito agli interessati di percepire all’epoca l’esistenza di atti amministrativi e la loro lesiva portata e comunque la consapevolezza della iniziativa amministrativa, di guisa che in capo agli stessi non poteva non insorgere a suo tempo (e cioè immediatamente dopo l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica) l’onere precipuo ed inderogabile di gravare tempestivamente gli atti impugnati….”
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