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Il CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, con sentenza 14 aprile 2017 n. 1778, ha confermato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per una controversia proposta dal privato proprietario di un fondo per l'annullamento della delibera con la quale la P.A. che lo aveva illegittimamente occupato, ne ha disposto l'acquisizione sanante ex art. 42 bis, T.U.E., ove la controversia attenga esclusivamente alla quantificazione dell'importo dovuto in applicazione di detto articolo.In particolare il C.d.S. afferma:“…Come, infatti, già correttamente osservato da questo Consiglio di Stato “Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello amministrativo, nella controversia proposta dal privato proprietario di un fondo per l'annullamento della delibera con la quale la Pubblica amministrazione, che lo aveva illegittimamente occupato, ne ha disposto l'acquisizione sanante ex art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ove la controversia attenga esclusivamente alla quantificazione dell'importo dovuto in applicazione di detto articolo, non venendo in contestazione (n.d.r., come nel caso di specie) l'utilizzo, da parte dell'Amministrazione, di tale strumento né la legittimità dello stesso in relazione alla sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante” (Consiglio di Stato, sez. IV 4 dicembre 2015 n. 5530; in argomento anche Consiglio di Stato sez. IV 04 dicembre 2015 n. 5530; Consiglio di Stato sez. IV 15 settembre 2016 n. 3878; Consiglio di Stato sez. IV 01 marzo 2017 n. 941)…”
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