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Il TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II, con sentenza 2 maggio 2017 n. 708 ha indicato i criteri da applicare per il risarcimento del danno qualora il privato che abbia subito un’occupazione illegittima, fermo restando il diritto alla restituzione del bene, non costituendo la realizzazione dell’opera pubblica un impedimento alla possibilità di restituire l’area illegittimamente appresa (cfr. C. cost. 4 ottobre 2010 n. 293; Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011 n. 5844), chieda il solo risarcimento del danno subito, rinunciando in tal modo alla proprietà del bene ed alla sua restituzione (in quanto non interessato a quest’ultima).In particolare il TAR afferma:“…6.1. Risulta agli atti che, permanendo l’occupazione anche in data successiva alla scadenza dell’efficacia dei provvedimenti legittimanti l’immissione in possesso, l’occupazione dei terreni di proprietà di parte ricorrente si sia protratta illegittimamente, con efficacia lesiva della situazione giuridica fatta valere in questa sede; deve pertanto riconoscersi alla parte ricorrente il risarcimento del danno per la mancata disponibilità del bene per tutto il periodo di occupazione sine titulo oltre che il danno per equivalente per la perdita del bene, cui parte ricorrente ha implicitamente rinunciato, da calcolarsi secondo i criteri che di seguito vengono indicati ex art. 34, co. 4, c.p.a.:- il danno per equivalente va commisurato al valore del terreno prendendo come riferimento il valore medio indicato nelle banche dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate del Comune di Vibo Valentia (dati reperibili per ciascun Comune sul sito wwwt.agenziaentrate.gov.it), al momento del deposito del ricorso introduttivo, con cui è stata manifestata implicitamente la volontà dismissiva del diritto di proprietà (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez.I, 16 febbraio 2017, n.253);- quanto al danno da mancata disponibilità, esso può essere determinato applicando analogicamente quantoprevisto dall’art. 42 bis co. 3 DPR 327/2001 nella misura del 5% del valore del terreno, come sopra determinato, per ogni anno di occupazione illegittima (ovvero a decorrere dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora questa prima fase sia rimasta integra, come appare nel caso in questione) sino al momento in cui ha richiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno (Cass. S.U. 19 gennaio 2015, n.735);- trattandosi di un debito di valore, su tale somma dovranno essere corrisposti interessi legali e rivalutazione, anno per anno, sino alla data di liquidazione dell'importo così determinato;- in mancanza di qualsivoglia prova al riguardo ed alla genericità della formulazione della relativa domanda, va invece rigettata la richiesta di risarcimento del danno relativo alla diminuzione di valore dei residuati…”
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