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L’azione di risarcimento dei danni, nel caso di sopravvenuta emanazione del decreto di espropriazione, si converte automaticamente in giudizio di opposizione alla stima. In particolare, la CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE, con sentenza 27 giugno 2017 n. 15936 afferma:“… 4.2. In ordine a tale aspetto nella giurisprudenza di questa Corte si era formato un orientamento assolutamente negativo, fondato sull'innegabile diversità, sotto i distinti profili del "petitum" e della "causa petendi", fra la domanda di risarcimento del danno e quella di determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero di opposizione alla stima (Cass., 5 maggio 1998, n. 4485; Cass., 28 agosto 1999, n. 9055; Cass., 30 agosto 2001, n. 11344; Cass. 7 ottobre 2005, n. 19644; Cass., 1° agosto 2008, n. 21944). 4.3. L'esigenza di assicurare una sostanziale tutela al principio della garanzia costituzionale della proprietà, che non tollera il sacrificio della stessa ad opera della pubblica amministrazione senza ristoro per il titolare, ha determinato la formazione e il successivo consolidamento di un nuovo indirizzo, che il Collegio condivide ed al quale, anzi, intende dare continuità, secondo cui, nel caso in cui nel corso di un giudizio proposto per il risarcimento del danno da occupazione legittima sopravvenga il rituale e tempestivo decreto di espropriazione, la domanda risarcitoria si converte automaticamente in quella di opposizione alla stima (Cass., 7 ottobre 2014, n. 21115; Cass., 9 gennaio 2014, n. 339; Cass., 16 settembre 2011 n. 18975; Cass., 7 ottobre 2005, n. 19644; Cass. 25 marzo 2003, n. 4358; Cass., 25 gennaio 2001, n. 1061, in motivazione)….”
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