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Ominicomprensività dell’importo dell’indennità dovuta nel caso di acquisizione sanante, previsto dall’art. 42 bis, 3° comma, del T.U.E.

Ultimo aggiornamento: 23/05/2018

 

Il CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, con sentenza 29 maggio 2014 n. 2779 nel caso di acquisizione sanante, ha confermato il principio dell’ominicomprensività dell’importo dell’indennità prevista dall’art. 42 bis, 3° comma, del T.U.E. In particolare nella sentenza richiamate si afferma:“… Indennità dovuta - Per terreni agricoli - Redditi relativi agli aiuti comunitari PAC - Ove non sia stato provato che detti aiuti comunitari ammontano ad un importo annuo superiore al 5% dovuto per il periodo di occupazione senza titolo -Deve in secondo luogo essere chiarito che il maggior danno previsto 3° co. seconda parte dall’art.42 bis non è sempre e comunque dovuto, come sembra intendere parte appellante, bensì spetta soltanto se dalla parte interessata viene provato che il danno effettivamente subito è maggiore dall’ammontare dell’interesse del 5% annuo liquidato in ogni caso per il periodo di occupazione senza titolo a titolo di risarcimento del danno(“ Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”).Tanto chiarito la Sezione ritiene che gli importi aggiuntivi in parola non possano più essere considerati dovuti nel presente giudizio nel quale è all’esame la quantificazione del danno subito dal proprietario coltivatore di terreni agricoli acquisiti a sanatoria dall’Amministrazione provinciale ex art.42 bis del più volte citato decreto. Detti importi aggiuntivi, invero, sono non soltanto intrinsecamente connessi sul piano procedimentale all’espropriazione ordinaria, ma soprattutto sono finalisticamente collegati con il criterio di quantificazione dell’indennità di base dovuta quando oggetto dell’esproprio sono terreni non edificabili, la quale per effetto dell’art.40 co.1 d.P.R. n.327/2001 è determinata con il criterio del valore agricolo medio dei terreni oggetto dell’ablazione, il quale dei primi rappresenta la base di calcolo. Ne consegue che quando l’indennità dovuta al proprietario coltivatore è calcolata, ex art.42 bis , in base al valore venale dei terreni agricoli, che è sempre maggiore del loro valore agricolo medio , introdotto evidentemente degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.181/20011, come sottolineato dalla stessa parte appellante, (dichiarativa dell’ incostituzionalità del criterio del valore agricolo medio), viene meno la possibilità di riconoscere gli importi aggiuntivi in argomento, ancorchè a titolo di maggior danno, considerata anche la tendenziale omnicomprensività dell’indennità riconosciuta nell’ipotesi di acquisizione sanante, potendosi diversamente ritenere palesemente sproporzionato l’importo dovuto dall’amministrazione ove utilizzi l’art.42-bis già citato. La domanda di riconoscimento dell’indennità aggiuntiva ex art.40 co.IV d.P.R. n.327/2001 va quindi respinta. Prendendo spunto dall’ominicomprensività dell’importo che viene riconosciuto dal comma 3° della citata norma sull’acquisizione sanante , si giunge infine al rigetto delle deduzioni di parte appellante riguardanti il mancato riconoscimento ad opera del primo giudice dei redditi relativi agli aiuti comunitari PAC. Ed invero al di là della argomentazioni contenute nella sentenza impugnata sul punto, appare preminente rilevare, onde giungere alla conferma del rigetto di tale profilo del gravame, che non si ricava dagli argomenti spesi da parte appellante, e quindi non è provato, come già in primo grado, che detti aiuti comunitari ammontano ad un importo annuo superiore al 5% dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, che nella specie non è contestato si sia verificata dal 30.08.2004 al 8.09.2009, e che rappresentano quindi un maggior danno rispetto a quanto già spettante ex lege per ultimo tale titolo. In conclusione l’appello va respinto…”

 

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