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Indennità aggiuntiva ex art. 40, comma 4, T.U.E.: il proprietario coltivatore diretto deve richiederla unitamente all’indennità di espropriazione

Ultimo aggiornamento: 11/03/2019

 

La Corte di Cassazione, Sez. 1, con sentenza n. 19931/2017 ha stabilito che l’indennità aggiuntiva ex art. 17 della legge n. 865 del 1971 (ora art. 40, comma 4, T.U.E.) dovuta al proprietario coltivatore del fondo, diversamente da quanto accade o può accadere per tutti gli altri soggetti che hanno titolo a richiedere quell’emolumento, non può essere richiesta separatamente da quella relativa alla perdita del bene, risolvendosi essa, in tali casi, in una modalità di calcolo della somma complessivamente dovuta dall’espropriante a colui che venga privato del suo diritto reale in uno con l’attività di coltivatore del fondo, somma che perciò deve essere calcolata accrescendo l’ammontare della perdita del cespite di base con l’indennità aggiuntiva del coltivatore, a ristoro della perdita complessiva, in un unico e non frazionabile giudizio di stima.

 

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