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La Corte di Cassazione, Sez. 1, con sentenza n. 20178/2017, ha ribadito il principio già espresso, tra le molte, dalla sentenza Sez. 1, n. 13456/2011, secondo cui le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (e non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.
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