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Il Consiglio di Stato, sez. IV , con sentenza n. 4990 del 06/10/2014 ha specificato che nelle motivazioni di forza maggiore, che ai sensi dell’art. 13 comma 5, del T.U.E. consentono all’Autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera di prorogare i termini massimi di efficacia della stessa, non rientra il ritardo con il quale è stato attivato e concluso il procedimento di stima degli immobili, trattandosi proprio di una di quelle evenienze patologiche per la cui prevenzione il legislatore ha disposto la perentorietà dei termini massimi.La proroga dei termini finali della procedura di esproprio per pubblica utilità, pertanto, deve sempre trovare giustificazione in ragioni oggettive che evidenzino cause di forza maggiore o altri fatti non dipendenti dalla volontà dell’espropriante, che sono poste a base del provvedimento di proroga.
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