L’art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111, ha introdotto l’art. 42bis del T.U.E. colmando il vuoto creato dalla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 del medesimo testo unico. La nuova disciplina, introducendo l’istituto della cosi detta “acquisizione sanante” consente di superare le problematiche connesse agli istituti, elaborati dalla giurisprudenza in materia, della “occupazione acquisitiva (o accessione invertita)” e “occupazione usurpativa”, poiché i medesimi, dopo la pubblicazione della sentenza Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, in data 19 gennaio 2015 n. 735, sono unificabili nella stessa fattispecie dell’occupazione usurpativa.
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