Domanda:
l presente quesito deriva da una richiesta di chiarimento da parte di ATO, propedeutica all’eventuale modifica del testo della determinazione conclusiva di CDS indetta per approvazione, ai sensi art. 158 bis TUAMB, del progetto definitivo di opera pubblica, afferente al SII.
1) Con riferimento specifico agli articoli 158 bis cm.1 e 2 TUAMB e dall’art.12, 19 cm.1 e 10 cm.1 DPR 327/2001, si chiede se è possibile, nonché legittimo, avvalersi del combinato disposto fra art. 158 bis D. Lgs. 152/2006 e art. 10 cm.1 DPR 327/2001, dichiarando espressamente l’apposizione del vincolo espropriativo in sede di Conferenza di Servizi ATO di approvazione del Progetto Definitivo. In tal caso, la determinazione conclusiva del procedimento di Conferenza, costituisce oltre che Dichiarazione di Pubblica Utilità e Variante agli strumenti urbanistici (ove necessario) anche Vincolo preordinato all’esproprio?
Questo passaggio è coerente e rispettoso delle attribuzioni specifiche degli organi di governo degli enti locali (tipicamente: Consiglio Comunale) con particolare riferimento alla L. 267/2000 T.U. Enti Locali e art. 42 bis e art. 13 LR 12/2005 - legge regionale in materia urbanistica? (ovvero, nel rispetto di questi articoli di legge, non vi sono da parte della CdS attribuzioni di poteri improprie, nel disporre l’apposizione del vincolo espropriativo)
2) In riferimento agli artt. 10 c.1 (apposizione vincolo preord. Esproprio) e 11 (avviso avvio procedimento) del DPR 327/2001, se l’apposizione del vincolo può essere effettuata solo a seguito delle comunicazioni di cui all’art. 11 - posto che sarebbe il Gestore ad effettuarle- l’avvio del procedimento da comunicare corrisponde a quello relativo all’ indizione della Conferenza dei Servizi ATO per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera ex art. 158-bis TUAMB? In questo caso la comunicazione di cui all’art. 16 cm. 4 viene accorpata alla comunicazione art.11?
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