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Domanda:
Questo comune, ha provveduto al deposito presso la Cassa DD.PP. dell’indennità provvisoria d’esproprio non accettata e ha richiesto la determinazione dell’indennità definitiva alla Commissione Provinciale Espropri, procedendo nel contempo all’emissione del decreto d’esproprio ed alla relativa esecuzione mediante immissione in possesso.
La stima definitiva della Commissione Espropri, che confermava l’indennità provvisoria determinata dal Comune, veniva regolarmente notificata ai proprietari, nonché pubblicata all’Albo Pretorio.
Prima della scadenza del termine previsto per la presentazione dell’opposizione alla stima i proprietari presentavano istanza di svincolo dell’indennità di esproprio (che a tale data risultava ancora “provvisoria”) depositata presso la Cassa DD.PP., senza peraltro allegare alcun tipo di documentazione inerente la libertà e proprietà del bene.
Si chiede se lo svincolo debba essere effettuato ai sensi dell’art. 26 c. 5 del DPR 327/2001, o essendo nel contempo l’indennità divenuta definitiva, debba eseguirsi (previa acquisizione della prescritta documentazione inerente la proprietà del bene) ai sensi degli artt. 27 e 28.
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