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Quesito

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In sede di liquidazione dell’indennità di espropriazione, dopo l’emanazione del decreto di espropriazione, possono essere riconosciuti solo gli interessi legali


Domanda:
In una procedura espropriativa, in cui ha trovato applicazione la situazione d'urgenza ex art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il soggetto espropriato non ha condiviso l'originaria quantificazione dell'indennità attivando il meccanismo della terna peritale ex art. 21 del citato D.P.R.. A seguito di produzione della relazione peritale il soggetto espropriato ha formalmente accettato la quantificazione dell'indennità come determinata "complessivamente" dal terzo tecnico di nomina giudiziaria. Sottolineato che il terzo tecnico di cui sopra ha quantificato "complessivamente" l'importo esplicitando espressamente di non entrare nel merito degli interessi legali, il soggetto espropriato ha richiesto, con successiva istanza, il calcolo degli interessi di legge nonché il maggior danno da svalutazione monetaria. Ebbene, nel caso specifico, è possibile per l'amministrazione interpretare il comma 6 dell'art. 20 (richiamato dal disposto di cui all'art. 22 bis) sostenendo il mancato diritto agli interessi nella misura del tasso legale atteso che il proprietario espropriato non ha "originariamente" condiviso la determinazione dell'indennità bensì attivato la procedura di terna peritale? In altri termini, è possibile ancorare il riconoscimento degli interessi legali all'ipotesi di immediata non controversa condivisione dell'indennità? Esiste giurisprudenza sul punto?

 

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