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Regione Toscana - legge 18 febbraio 2005

Ultimo aggiornamento: 22/03/2005

 

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2005, n. 30

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica

utilità.

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica

utilità.

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica

utilità.

n. 30

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica

utilità.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

Capo II

Regole sulla competenza e sulla sottoscrizione degli

accordi di cessione

Art. 2 Competenza in materia di espropri

Art. 3 Conferimento di funzioni espropriative della

Regione

Art. 4 Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di

edilizia residenziale pubblica

Art. 5 Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria

Capo III

Ufficio per le espropriazioni

Art. 6 Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione

tra enti

Capo IV

Disposizioni sul procedimento espropriativo

Art. 7 Atti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Art. 8 Comunicazione dell'avviso di procedimento

per l'apposizione di vincoli espropriativi

Art. 9 Atti che comportano la dichiarazione di pubblica

utilità

Art. 10 Determinazione urgente dell'indennità provvisoria

di espropriazione ed occupazione d'urgenza preordinata

all'esproprio

Art. 11 Trascrizione e volturazione del decreto di esproprio

Capo V

Spese, comunicazioni e notifiche relative al

procedimento di esproprio

Art. 12 Spese per la procedura di esproprio

Art. 13 Comunicazioni e notificazioni degli atti relativi

al procedimento di esproprio

Capo VI

Edificabilità di fatto e misure compensative

Art. 14 Edificabilità di fatto

Art. 15 Misure compensative nei casi di cessione volontaria

Capo VII

Commissione provinciale espropri

Art. 16 Commissione provinciale espropri

Art. 17 Modalità di funzionamento della Commissione

provinciale espropri

Capo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 Disposizione finanziaria

Art. 19 Abrogazioni

Art. 20 Norma transitoria

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge stabilisce disposizioni in materia

di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei

principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica

8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per pubblica utilità).

2. Le disposizioni della presente legge si applicano

per le espropriazioni anche a favore di privati, di beni

immobili o di diritti relativi ad immobili, per le esecuzioni

di opere pubbliche o di pubblica utilità da realizzare

nel territorio della Regione Toscana ad esclusione

delle opere connesse a materie di competenza esclusiva

statale nonché di quelle la cui realizzazione è comunque

di competenza dello Stato.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, si

applicano le disposizioni del d.p.r. 327/2001.

Capo II

Regole sulla competenza e sulla sottoscrizione degli

accordi di cessione

Art. 2

Competenza in materia di espropri

1. Costituiscono autorità espropriante la Regione, le

province, i comuni, le comunità montane, le città metropolitane,

i circondari istituiti ai sensi della legislazione

regionale, nonché ogni altro ente titolare del potere di

espropriare secondo la normativa vigente.

2. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera

pubblica o di pubblica utilità è competente all'emanazione

degli atti relativi alle procedure espropriative

che si rendano necessarie per la realizzazione dell'opera

medesima, salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4.

3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione

di opere private, costituiscono autorità espropriante:

a) il comune nel cui territorio l'opera si realizza;

b) la provincia per l'opera che interessi il territorio di

più comuni;

c) la provincia nel cui territorio si realizza la parte

prevalente dell'opera nel caso in cui interessi il territorio

di più province.

4. Qualora l'autorità espropriante realizzi l'opera

pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario

di lavori pubblici o a contraente generale,

l'autorità medesima può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio

dei propri poteri espropriativi al concessionario

ovvero al contraente generale, determinando l'ambito

della delega nell'atto di concessione o di affidamento, i

cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento

espropriativo. I soggetti privati delegati possono

avvalersi a tal fine di società controllata, nonché, per le

attività preparatorie, di società di servizi.

Art. 3

Conferimento di funzioni espropriative della Regione

1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione

per la realizzazione di opere pubbliche di competenza

della Regione sono conferite:

a) al comune nel cui territorio l'opera si realizza;

b) alla provincia per l'opera che interessi il territorio

di più comuni;

c) alla provincia nel cui territorio si realizza la parte

prevalente dell'opera nel caso in cui interessi il territorio

di più province.

Art. 4

Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia

residenziale pubblica

1. I consorzi di bonifica, di cui agli articoli 12 e 32

della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in

materia di bonifica), costituiscono autorità espropriante

per le opere di bonifica da loro realizzate.

2. I comuni costituiscono autorità espropriante per la

realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica.

Art. 5

Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria

1. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario

dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il

proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'articolo

45 del d.p.r. 327/2001 e provvede a trasmetterlo alla

Regione.

Capo III

Ufficio per le espropriazioni

Art. 6

Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione

tra enti

1. Gli enti pubblici competenti alla emanazione degli

atti di esproprio, nell'ambito della propria autonomia

organizzativa, individuano l'ufficio per le espropriazioni,

il quale svolge tutte le funzioni che la vigente normativa

attribuisce all'autorità espropriante.

2. Gli enti locali possono assolvere l'obbligo di cui al

comma 1 mediante la costituzione di un ufficio comune

per le espropriazioni o mediante altra forma associativa

prevista dalla legge.

3. Gli enti locali e gli altri enti pubblici, per lo svolgimento

delle procedure espropriative di propria competenza,

possono avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni

costituito presso altro ente locale, previa intesa, accordo

o convenzione con l'ente medesimo.

4. La Regione incentiva la gestione associata delle

funzioni in materia di espropriazione, secondo quanto

previsto dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni

in materia di riordino territoriale e di incentivazione

delle forme associative di comuni) e dai provvedimenti

attuativi.

Capo IV

Disposizioni sul procedimento espropriativo

Art. 7

Atti di apposizione del vincolo preordinato

all'esproprio

1. I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio sono

apposti mediante:

a) piano strutturale, nei casi di cui all'articolo 53,

comma 2, lettera d) della legge regionale 3 gennaio 2005,

n. 1 (Norme per il governo del territorio) ovvero sua variante;

b) regolamento urbanistico, di cui all'articolo 55

della l.r. 1/2005, ovvero sua variante;

c) piano complesso di intervento, di cui all'articolo

56 della l.r. 1/2005 ovvero sua variante;

d) piani attuativi, di cui al capo IV del titolo V della

l.r. 1/2005;

e) varianti ai piani regolatori generali, di cui all'articolo

7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).

2. Il vincolo preordinato all'esproprio decorre a partire

dalla data di efficacia degli atti indicati al comma 1.

3. Gli atti di cui al comma 1 indicano espressamente

che l'efficacia degli stessi comporta apposizione del vincolo

preordinato all'esproprio.

Art. 8

Comunicazione dell'avviso di procedimento per

l'apposizione di vincoli espropriativi

1. Ferme restando le altre modalità di avviso previste

da disposizioni regionali, l'autorità espropriante comunica

con lettera raccomandata, nei casi in cui si intende

apporre il vincolo espropriativo, il deposito per la consultazione

degli atti previsto:

a) dall'articolo 17, comma 2, della l.r. 1/2005;

b) dall'articolo 22, comma 3, della l.r. 1/2005;

c) dall'articolo 69, comma 2, della l.r. 1/2005.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata al

proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo

espropriativo, risultante dai registri catastali.

3. Nella comunicazione sono indicati:

a) l'area interessata dal vincolo;

b) l'opera pubblica o di pubblica utilità che si intende

realizzare;

c) nominativo del responsabile del procedimento;

d) luogo di deposito per la consultazione dell'atto;

e) data entro cui è possibile formulare osservazioni.

4. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a

cinquanta ovvero quando il proprietario sia deceduto e

non risulti il proprietario attuale, la comunicazione è

effettuata mediante pubblico avviso che deve contenere

le indicazioni di cui al comma 3. L'avviso è affisso nell'albo

pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli

immobili da assoggettare a vincolo e pubblicato sul sito

informatico della Regione Toscana almeno per trenta

giorni; un estratto dell'avviso è pubblicato su uno o più

quotidiani a diffusione nazionale o locale.

5. I termini per la presentazione delle osservazioni

dei proprietari decorrono dalla data di ricevimento della

comunicazione di cui al comma 1 o dalla data di affissione

nell'albo pretorio dei comuni nei casi di cui al

comma 4.

Art. 9

Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

1. La dichiarazione di pubblica utilità di un'opera si

intende disposta:

a) con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera

pubblica o di pubblica utilità da parte dell'autorità

competente;

b) con l'approvazione dei piani attuativi di cui al

capo IV del titolo V della l.r. 1/2005;

c) con l'approvazione di strumenti di pianificazione

o di altri atti, ovvero con il rilascio di concessioni, di

autorizzazioni o di altri atti quando la normativa vigente

attribuisce tale efficacia.

2. La pubblica utilità dell'opera può essere dichiarata

contestualmente alla apposizione del vincolo preordinato

all'esproprio, qualora con gli atti di cui all'articolo

7, comma 1, si provveda all'approvazione dei progetti

definitivi delle opere medesime. In tal caso gli atti di apposizione

del vincolo indicano esplicitamente che l'efficacia

degli stessi comporta anche la dichiarazione di

pubblica utilità dell'opera.

Art. 10

Determinazione urgente dell'indennità provvisoria di

espropriazione ed occupazione d'urgenza preordinata

all'esproprio

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 22, comma 2, del

d.p.r. 327/2001, il decreto di esproprio può essere emanato

ed eseguito in base alla determinazione urgente dell'indennità

di espropriazione anche in tutti i casi di realizzazione

di opere di infrastrutture a rete previste dai

piani o programmi regionali.

2. Oltre ai casi previsti dall'articolo 22 bis, comma 2,

del d.p.r. 327/2001, il decreto che determina in via provvisoria

l'indennità di espropriazione e che dispone l'occupazione

anticipata dei beni immobili necessari, può

essere emanato ed eseguito anche in tutti i casi di realizzazione

di opere di infrastrutture a rete previste dai piani

o programmi regionali.

Art. 11

Trascrizione e volturazione del decreto di esproprio

1. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto

e nei libri censuari hanno luogo senza indugio a cura

dell'autorità espropriante ed a spese del beneficiario dell'esproprio.

L'autorità espropriante provvede successivamente

a trasmettere al beneficiario il decreto di esproprio

e le relative note di trascrizione e voltura.

Capo V

Spese, comunicazioni e notifiche relative al

procedimento di esproprio

Art. 12

Spese per la procedura di esproprio

1. Le spese per la procedura espropriativa, da includere

nei costi delle opere, sono a carico del soggetto pubblico

o privato a favore del quale l'espropriazione è effettuata.

Art. 13

Comunicazioni e notificazioni degli atti relativi al

procedimento di esproprio

1. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal

d.p.r. 327/2001 possono essere effettuate anche mediante

i messi comunali e provinciali.

Capo VI

Edificabilità di fatto e misure compensative

Art. 14

Edificabilità di fatto

1. Ferma restando la necessità dell'edificabilità legale

di cui all'articolo 37 del d.p.r. 327/2001, sono considerate

edificabili di fatto le aree in relazione alle quali

esista, sul piano tecnico ed economico, la concreta possibilità

dell'allacciamento tanto alle reti delle strade residenziali

e della distribuzione dell'energia elettrica, quanto

alle reti idriche e fognarie.

Art. 15

Misure compensative nei casi di cessione volontaria

1. Ferma restando la possibilità di applicare misure

compensative previste da altre disposizioni vigenti, nei

casi di accordi di cessione volontaria ai sensi dell'articolo

45 del d.p.r. 327/2001, i comuni ed i privati possono

convenire che, in luogo del prezzo del bene, ai proprietari

delle aree da espropriare possa essere attribuito

come corrispettivo, sempre entro i valori previsti dall'articolo

45, comma 2, del d.p.r. 327/2001, la facoltà di edificare

su altre aree di proprietà comunale o di terzi già

edificabili previo accordo con i medesimi.

Capo VII

Commissione provinciale espropri

Art. 16

Commissione provinciale espropri

1. Ogni provincia provvede all'istituzione della Commissione

espropri a cui sono attribuiti i compiti della

Commissione di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001.

2. La Commissione espropri è composta da:

a) Presidente della provincia, che la presiede;

b) un tecnico designato dall'Agenzia del territorio;

c) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente

della provincia e da essa designato;

d) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente

del comune capoluogo e da esso designato;

e) tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati

su proposta delle associazioni sindacali di categoria

maggiormente rappresentative.

3. In corrispondenza di ciascun componente indicato

al comma 2, è nominato un membro supplente che partecipa

alle attività della Commissione in assenza del titolare.

4. La Commissione espropri dura in carica cinque

anni; i membri non possono essere confermati più di una

volta.

5. Le province provvedono alla istituzione della Commissione

espropri entro il termine di centoventi giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso

tale termine la Commissione è istituita non appena

sia possibile nominare almeno cinque componenti.

6. Fino all'istituzione della Commissione di cui al presente

articolo, rimane in carica la Commissione nella

composizione prevista dall'articolo 41 del d.p.r. 327/2001.

Art. 17

Modalità di funzionamento della Commissione

provinciale espropri

1. Le province con apposito regolamento disciplinano

in particolare:

a) le modalità di funzionamento della Commissione,

fermo restando che la medesima delibera validamente

con presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza

dei presenti e che, in caso di parità, prevale il

voto del Presidente;

b) la misura dell'indennità spettante ai componenti

della Commissione, comunque non superiore a euro

50,00 per ciascuna seduta;

c) la forma di pubblicità del valore agricolo medio

determinato dalla Commissione.

2. Le province provvedono altresì ad individuare la

sede della Commissione ed a curare la costituzione della

segreteria e l'assegnazione del personale necessario.

3. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento

delle commissioni provinciali con apposito stanziamento

definito con legge di bilancio, da ripartire in

egual misura tra tutte le province.

Capo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 18

Disposizione finanziaria

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione

delle norme di cui al capo VII della presente legge è

autorizzata per il triennio 2005/2007 la spesa di euro

60.000,00 annui da imputare all'unità previsionale di

base (UPB) n. 131 "Attività di carattere istituzionale –

spese correnti" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale

a legislazione vigente 2006/2007.

2. Per l'anno 2005 il contributo di cui al comma 1 è

erogato in proporzione al periodo di effettivo esercizio

delle relative funzioni.

3. Ai fini della copertura finanziaria della spesa di cui

al comma 1 è autorizzata la seguente variazione, per competenza

e cassa per uguale importo, al bilancio di previsione

2005 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2007:

- anno 2005

in diminuzione:

UPB n. 741 "Fondi – spese correnti", euro 60.000,00;

in aumento:

UPB n. 131 "Attività di carattere istituzionale – spese

correnti", euro 60.000,00;

- anno 2006

in diminuzione:

UPB n. 741 "Fondi – spese correnti", euro 60.000,00;

in aumento:

UPB n. 131 "Attività di carattere istituzionale – spese

correnti", euro 60.000,00;

- anno 2007

in diminuzione:

UPB n. 741 "Fondi – spese correnti", euro 60.000,00;

in aumento:

UPB n. 131 "Attività di carattere istituzionale – spese

correnti", euro 60.000,00.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte

con legge di bilancio.

Art. 19

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 13 agosto 1984, n. 50 (Delega dell'esercizio

delle funzioni regionali in materia di espropriazione

per pubblica utilità);

b) legge regionale 21 aprile 1986, n. 18 (Modifiche

alla legge regionale 13 agosto 1984, n. 50).

Art. 20

Norma transitoria

1. Non si applicano le disposizioni della presente

legge ai procedimenti espropriativi in corso relativi ad

opere per cui, alla data della sua entrata in vigore, risultino

già apposti i vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

Per tali opere continua ad applicarsi la normativa

previgente.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale

della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla

e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 18 febbraio 2005

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale

nella seduta del 16.02.2005.

(Pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17)

 

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