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Parametri per i compensi professionali, in Gazzetta il regolamento del Ministero della Giustizia

Ultimo aggiornamento: 31/08/2012

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la n. 195 del 22 agosto 2012, il decreto del Ministero della Giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, contenente il «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia».
Si tratta del regolamento, atteso appunto dal marzo di quest'anno, che - dopo la definitiva cancellazione delle tariffe professionali operata dallo stesso Dl 1/2012 (articolo 9) - introduce parametri per il calcolo delle tariffe da liquidare ai professionisti nel solo caso in cui tocchi al giudice stabilire il valore della prestazione, e cioè quando tra committente e professionista è sorto un contenzioso.

Il decreto legge 83/2012, tuttavia (il Dl Sviluppo), ha stabilto anche (art. 5 comma 1), che i parametri stabiliti in quel decreto dovranno essere utilizzati anche dalle pubbliche amministrazioni per la determinazione delle basi d'asta degli appalti di servizi. Ecco il testo dell'articolo 5 comma 1:
«Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».

 

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