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La P.A. può emettere, in sede di esecuzione del giudicato, un provvedimento di acquisizione sanante ma l’indennità non può essere inferiore all’ammontare del risarcimento determinato in sede civile.

Ultimo aggiornamento: 02/07/2016

 

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 18 maggio 2016 n. 2012, ha chiarito che, nel caso in cui l’occupazione della P.A. di un bene sia illegittima ed esista un giudicato civile per il risarcimento del danno, tale giudicato non preclude all’Amministrazione di emettere un provvedimento di acquisizione sanante, ma il giudicato stesso esclude che ai proprietari interessati possa essere corrisposta, ai fini del perfezionamento del provvedimento e del conseguimento del suo effetto traslativo, una somma inferiore a quella accertata come dovuta dal predetto titolo giudiziale. Il C. di S., nella sentenza richiamata, afferma, in particolare, quanto segue:“…2.1) Tanto premesso occorre evidenziare e ribadire che il giudicato civile relativo al risarcimento del danno, se non preclude l’acquisizione sanante, come esattamente ritenuto dal giudice amministrativo partenopeo in sede di ottemperanza, comunque esclude che al proprietario possa essere corrisposta, ai fini del perfezionamento del provvedimento e del conseguimento del suo effetto traslativo, una somma inferiore a quella accertata come dovuta dal predetto titolo giudiziale, secondo quanto già chiarito in sede cautelare con l’ordinanza n. 5438 del 4 dicembre 2015.In altri termini la determinazione dell’indennità da parte del Comune in misura diversa e inferiore non può travolgere le statuizioni del giudicato civile, onde, per la parte relativa alla determinazione dell’indennità, il provvedimento di acquisizione sanante non può avere altro contenuto che il versamento delle somme dovute secondo il giudicato, che in tal senso “integra” necessariamente il provvedimento amministrativo e ne sostituisce la difforme determinazione in contrasto col giudicato. …”

 

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